§ 44a/1921 § Precedente/Successivo
Il Mandato è un istituto tipicamente coloniale, cher rivela il pregiudizio razzista delle principali potenze dell’epoca. Il Mandato britannico sulla Palestina si rivelerà non un “element du droit des peuples’ – come a inizio d’anno salutava un organo sionista (cfr. 1a) – ma una manifestazione delle sue innumerevoli perversioni, che sempre più toglieranno razionalità e giustizia al diritto internazionale, facendolo coincidere la mera effettività e con il più brutale diritto della forza e della mistificazione di ogni forma di conoscenza. La Società delle Nazioni era nata con l’intento dichiarato di riformare le relazioni internazionali, ma in tutto il corso della sua esistenza ne furono potenze egemoni la Gran Bretagna e la Francia, forse più degli Stati Uniti che si mantennero in posizione defilato, pur uscendo dalla Prima guerra mondiale come la principale potenza che avrebbe improntato di sé tutto il XX secolo. Le potenze imperaliali europee non si rendevano ancora ben conto di essere state sorpassate ed ancora si contendendevano le spoglie dell’Impero Ottomano. (testo in elaborazione - segue)
§ 44aLa lettura di «Oriente Moderno», anno 1921, secondo semestre, offre una sobria e rigorosa rassegna stampa delle notizie sulla Palestina, il Vicino Oriente e l’affermarsi del sionismo. È qui possibile una duplice modalità di lettura: in verticale (↑↓), a papiro, in un singolo post, di tutto e del solo testo originale dei fascicoli mensili, dove diviso per capitoli (cap., c.) e annate con qualche illustrazione grafica si affianca qui una diversa lettura in modalità orizzontale (← →), a libro, di ogni singolo paragrafo (§), dove è possibile un commento critico con webgrafia, note, iconografia e ogni utile integrazione. Il Lettore che desidera leggere i testi senza nessuna mediazione del Curatore può spostarsi sulla lettura verticale, a papiro, con un semplice clic sul numero del Cap., mentre chi vuole un’analisi e discussione dei testi ovvero avvalersi degli apparati forniti dal Curatore ovvero partecipare al Forum, può trovare maggiore interesse in un diverso editing dello stesso testo. Si spera che la segnaletica approntata e le numerose pagine di raccordo agevolino la navigazione in un ipertesto di dimensioni enciclopediche.
Il Mandato è un istituto tipicamente coloniale, cher rivela il pregiudizio razzista delle principali potenze dell’epoca. Il Mandato britannico sulla Palestina si rivelerà non un “element du droit des peuples’ – come a inizio d’anno salutava un organo sionista (cfr. 1a) – ma una manifestazione delle sue innumerevoli perversioni, che sempre più toglieranno razionalità e giustizia al diritto internazionale, facendolo coincidere la mera effettività e con il più brutale diritto della forza e della mistificazione di ogni forma di conoscenza. La Società delle Nazioni era nata con l’intento dichiarato di riformare le relazioni internazionali, ma in tutto il corso della sua esistenza ne furono potenze egemoni la Gran Bretagna e la Francia, forse più degli Stati Uniti che si mantennero in posizione defilato, pur uscendo dalla Prima guerra mondiale come la principale potenza che avrebbe improntato di sé tutto il XX secolo. Le potenze imperaliali europee non si rendevano ancora ben conto di essere state sorpassate ed ancora si contendendevano le spoglie dell’Impero Ottomano. (testo in elaborazione - segue)
c. 44a ← §§ 43a ↔ 45a
Gli schemi definitivi dei Mandati
per la Mesopotamia e per la Palestina
per la Mesopotamia e per la Palestina
15 novembre 1921.
Gli schemi definitivi dei Mandati per la Mesopotamia e per la Palestina. – Come è noto, il Governo Britannico ha pubblicato ai primi di febbraio, in un «Libro Bianco» di 9 pagine che porta il numero [Cmd. 1176], i due schemi di Mandati per la Mesopotamia e per la Palestina, da presentarsi per l’approvazione alla Lega delle Nazioni. Questi testi sono stati riprodotti anche dal Times nei numeri del 3 e 5 febbraio 1921. Essi vennero comunicati al segretario della Lega delle Nazioni, Sir Eric Drummond, accompagnati da una lettera di A. J. Balfour, delegato inglese presso la Lega delle Nazioni, con la data del 6 dicembre 1920.
Il 29 agosto 1921 sono usciti i testi definitivi (1) in forma di «Libro Bianco» [Cmd 1500], che traduciamo mettendo in corsivo le clausole, gli articoli e le parole che mancavano nel primo schema.
Il Consiglio della Lega delle Nazioni considerando che, secondo l’art. 132 del Trattato di pace firmato a Sèvres il 10 agosto 1920, la Turchia ha rinunziato a favore delle principali potenze alleate ad ogni diritto e titolo sulla Mesopotamia;
considerando che, secondo l’art. 94 di detto Trattato, le alte Parti contraenti hanno convenuto che la Mesopotamia, in base al quarto paragrafo dell’art. 22 della parte I (Statuto della Lega delle Nazioni), sia riconosciuta provvisoriamente quale Stato indipendente, salvo l’obbligo di ricevere consigli ed assistenza nella sua amministrazione da un Mandatario, fino al giorno in cui sarà capace di reggersi da sé («stand alone»), e che la delimitazione dei confini della Mesopotamia, diversi da quelli stabiliti in detto Trattato, e la scelta del Mandatario debbano essere fatte dalle principali Potenze alleate;
considerando che le principali Potenze alleate hanno scelto S. M. Britannica quale Mandatario per la Mesopotamia;
considerando che le condizioni del Mandato nei rispetti della Mesopotamia sono state formulate nei termini seguenti e presentate al Consiglio della Lega per l’approvazione;
considerando che S. M. Britannica ha accettato il Mandato su detti territori e si è impegnata ad esercitarlo per conto della Lega delle Nazioni, in conformità delle clausole che seguono;
approva le condizioni di detto Mandato come segue:
Art. 1. La Potenza mandataria (1), nel più breve tempo possibile, che non dovrà oltrepassare i tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Mandato, elaborerà uno Statuto organico («Organic Law») per la Mesopotamia, il quale sarà sottoposto per l’approvazione al Consiglio della Lega delle Nazioni, e sarà da questo approvato al più presto possibile. Questo Statuto organico Sarà elaborato consultando le autorità indigene, tenendo conto dei diritti, interessi e desideri di tutte le popolazioni abitanti il territorio sottoposto a mandato. Esso conterrà misure destinate a facilitare il progressivo sviluppo della Mesopotamia a Stato indipendente. In attesa che entri in vigore tale Statuto organico, l’amministrazione della Mesopotamia sarà condotta in accordo con lo spirito del presente Mandato.
Art. 2. La Potenza mandataria potrà mantenere truppe nei territorii sottoposti al suo Mandato, per la difesa di questi territorii. Fino all’entrata in vigore dello Statuto organico ed al ristabilimento della sicurezza pubblica, essa potrà organizzare e adoperare forze locali necessarie al mantenimento dell’ordine e alla difesa di questi territorii. Tali forze potranno venir arruolate solamente fra gli abitanti dei territorii sottoposti al Mandato.
Dette forze locali dipenderanno perciò dall’autorità del luogo, e saranno sempre soggette al controllo che su di esse forze sarà esercitato dalla Potenza mandataria. Il Governo della Mesopotamia non le adopererà per altri scopi che quelli sopra indicati, eccetto che con il consenso della Potenza mandataria (2).
Nulla nel presente articolo potrà impedire al Governo della Mesopotamia di contribuire alle spese del mantenimento di qualsiasi forza armata tenuta in Mesopotamia dalla Potenza mandataria.
La Potenza mandataria avrà in ogni tempo il diritto di servirsi delle strade, delle ferrovie e dei porti della Mesopotamia per il movimento di forze armate e per il trasporto di combustibili e di rifornimenti.
Art. 3. Alla Potenza mandataria sarà affidato il controllo dei rapporti della Mesopotamia con l’estero, e il diritto di concedere gli «exequatur» ai consoli nominati da potenze straniere. Essa avrà anche il diritto di esercitare la protezione diplomatica e consolare sui cittadini della Mesopotamia che si trovino fuori dei suoi limiti territoriali.
Art. 4. Alla Potenza mandataria spetterà la responsabilità di provvedere a che nessun territorio mesopotamico venga ceduto, affittato, o in alcun modo sottoposto al controllo del Governo di alcuna Potenza straniera.
Art. 5. Le immunità e i privilegi degli stranieri, compresi i vantaggi di giurisdizione consolare e di protezione in altri tempi goduti, per Capitolazioni o per consuetudine, nell’Impero Ottomano, sono definitivamente abrogati in Mesopotamia.
Art. 6. Alla Potenza mandataria spetterà la responsabilità di provvedere a che il sistema giudiziario da stabilirsi in Mesopotamia salvaguardi: a) gl’interessi degli stranieri; b) la legge e (fin dove sarà ritenuto opportuno) la giurisdizione attualmente vigente in Mesopotamia, nei riguardi delle questioni derivanti dalle credenze religiose di alcune comunità (quali le leggi dei «Wakf» e lo statuto personale). In particolare la Potenza mandataria si impegna a che il controllo e l’amministrazione dei «Wakf» siano esercitati in accordo con il diritto canonico («religious law») e con le disposizioni dei fondatori.
Art. 7. In attesa di addivenire con Potenze straniere a speciali accordi intorno all’estradizione relativamente alla Mesopotamia, i trattati di estradizione in vigore fra Potenze straniere e la Potenza mandataria saranno applicati alla Mesopotamia.
Art. 8. La Potenza mandataria assicurerà a tutti completa libertà di coscienza, e il libero esercizio di tutte le forme di culto, purché siano salvi l’ordine pubblico e la morale. Nessuna differenza di nessun genere sarà fatta fra gli abitanti della Mesopotamia a causa di razza, di religione o di lingua. La Potenza mandataria promuoverà l’istruzione per mezzo delle lingue indigene della Mesopotamia. Non sarà negato o diminuito il diritto di ogni comunità al mantenimento di scuole proprie, per l’educazione dei suoi membri nella sua propria lingua (purché si conformino ai requisiti educativi d’ordine generale che l’Amministrazione potrà imporre).
Art. 9. Nulla in questo Mandato dev’ essere interpretato nel senso che conferisca alla Potenza mandataria l’autorità di ingerirsi nella costruzione ed amministrazione («management») dei santuari, le immunità dei quali sono garantite.
Art. 10. Spetterà alla Potenza mandataria di esercitare sulle attività dei missionarii in Mesopotamia la sorveglianza che può essere richiesta per il mantenimento dell’ordine e pel buon Governo. Salvo tale sorveglianza, nessuna misura verrà presa in Mesopotamia tale da impedire dette attività od ingerirsene, o usar differenze di trattamento a danno di qualsiasi missionario, a causa della sua religione o nazionalità.
Art. 11. La Potenza mandataria dovrà vigilare a che non sia fatta alcuna differenza di trattamento a danno dei cittadini di qualsiasi Stato appartenente alla Lega delle Nazioni (comprese le società costituite secondo le leggi di tali Stati), in confronto ai cittadini della Potenza mandataria o di qualsiasi Stato straniero, per tutto quanto si riferisce a tasse, commercio, navigazione, esercizio di industrie e di professioni, o nel trattamento di navi mercantili o di aereonavi civili. Similmente nessuna distinzione sarà fatta in Mesopotamia contro le merci provenienti da uno qualsiasi di tali Stati o ad essi destinate, e vi sarà libertà di transito, a giuste condizioni, attraverso la zona sottoposta a mandato.
Salvo le condizioni suddette il Governo mesopotamico potrà, su consiglio della Potenza mandataria, imporre tasse e dazi doganali che crederà necessarii, e prendere le misure che gli parranno più opportune per promuovere lo sviluppo delle risorse naturali del paese e per salvaguardare gl’interessi della popolazione.
Nulla in questo articolo impedirà al Governatore mesopotamico, su consiglio della Potenza mandataria, di concludere accordi doganali speciali con qualsiasi Stato il cui territorio nel 1914 era interamente compreso nella Turchia asiatica o nell’Arabia.
Art. 12. La Potenza mandataria aderirà per conto della Mesopotamia a qualsiasi convenzione internazionale generale già esistente o che possa venir conclusa in seguito, con l’approvazione della Lega delle Nazioni, relativamente al traffico degli schiavi, delle armi e munizioni, delle medicine, o relativamente all’eguaglianza commerciale, alla libertà di transito e navigazione, alle leggi sulla navigazione aerea, comunicazioni ferroviarie, postali, telegrafiche e radiotelegrafiche, o alla proprietà artistica, letteraria, industriale.
Art. 13. La Potenza mandataria assicurerà, per quanto lo permettano le condizioni sociali, religiose e altre, la collaborazione del Governo mesopotamico, nell’esecuzione di qualsiasi politica comune adottata dalla Lega delle Nazioni per prevenire e combattere malattie, comprese quelle delle piante e degli animali.
Art. 14. La Potenza mandataria, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Mandato, otterrà la promulgazione e assicurerà l’esecuzione di una legge sulle antichità, basata sul contenuto dell’art. 421 della Parte XIII del Trattato di Pace con la Turchia. Questa legge sostituirà l’antica legge ottomana, sulle Antichità, e garantirà parità di trattamento, in materia di ricerche archeologiche, ai cittadini di tutti gli Stati appartenenti alla Lega delle Nazioni.
Art. 15. All’entrata in vigore dello Statuto organico saranno presi accordi fra la Potenza mandataria e il Governo mesopotamico circa le condizioni alle quali quest’ultimo si assumerà i lavori pubblici ed altri servizii di carattere permanente, i cui benefici passeranno al Governo mesopotamico.
Tali accordi saranno comunicati al Consiglio della Lega delle Nazioni.
Art. 16. Nulla in questo Mandato impedirà alla Potenza Mandataria di stabilire un sistema d’autonomia locale per le aree prevalentemente curde nella Mesopotamia, quand’esso possa essere considerato opportuno («suitable ») (1).
Art. 17. La Potenza mandataria presenterà al Consiglio della Lega delle Nazioni una relazione annua sulle misure prese durante l’anno per porre ad effetto le clausole («provisions») previste dal Mandato.
Copie di tutte le leggi e regolamenti promulgati od emessi durante l’anno saranno comunicate insieme alla relazione.
Art. 18. È necessario il consenso del Consiglio della Lega delle Nazioni per ogni modificazione ai termini del presente Mandato, purchè, nel caso di qualsiasi modificazione proposta dalla Potenza mandataria tale consenso sia dato dalla maggioranza del Consiglio.
Art. 19. – Nel caso che fra i membri della Lega delle Nazioni sorgesse qualsiasi divergenza sull’interpretazione o sull’applicazione dei presenti provvedimenti, tale da non potersi comporre per mezzo di negoziati, la divergenza sarà sottoposta al Tribunale Permanente di Giustizia Internazionale, previsto dall’art. 14 dello Statuto della Lega delle Nazioni.
Art. 20. – Nel caso di scadenza del Mandato conferito al Mandatario con questa dichiarazione, il Consiglio della Lega delle Nazioni prenderà quei provvedimenti che riterrà necessarii per assicurare sotto la garanzia della Lega, che il Governo mesopotamico farà pienamente onore agl’impegni finanziarii legalmente assunti dal Mandatario nel periodo del Mandato, compresi i diritti degli impiegati dello Stato a pensioni e gratificazioni.
La presente copia sarà depositata negli archivii della Lega delle Nazioni. Copie autenticate saranno inviate dal Segretario Generale della Lega delle Nazioni a tutte le Potenze firmatarie del Trattato di Pace con la Turchia.
(2) Traduciamo così seguendo l’uso italiano; il testo inglese ha sempre The Mandatory «Il Mandatario».
(3) Il primo schema aveva: «la quale (potenza mandataria) non le adopererà per altri scopi che quelli sopra indicati, eccetto che con il consenso del Governo della mesopotamia».
(4) Questo articolo, che mancava nel primo schema, fu introdotto in seguito all’aggravarsi delle turbolenze da parte dei Curdi. Cfr. Oriente Moderno, fasc. 3°, pagina 136; fasc. 4°, p. 220 col. I; fasc. 5°, p. 284 colonna II. Sulla questione curda al Congresso della Pace, fasc. 2°, p. 72-75.
Il Consiglio della Lega delle Nazioni considerando che, secondo l’art. 132 del Trattato di pace firmato a Sèvres il 10 agosto 1920, la Turchia ha rinunziato a favore delle principali potenze alleate ad ogni diritto e titolo sulla Palestina;
considerando che, secondo l’art. 95 di detto Trattato, le alte Parti contraenti consentirono ad affidare, in base alle causole dell’art. 22, l’amministrazione della Palestina, in quei confini che saranno determinati dalle principali Potenze alleate, ad un Mandatario che dev’essere scelto dalle dette Potenze;
considerando che, secondo il medesimo articolo, le alte Parti contraenti consentirono inoltre che il Mandatario avesse la responsabilità di eseguire la Dichiarazione fatta in origine il 2 novembre 1917 dal Governo di S. M. britannica, e adottata dalle altre Potenze alleate , in favore della fondazione in Palestina di una Sede nazionale per il popolo ebraico, (1) essendo chiaramente inteso che nulla sarebbe fatto che possa recar pregiudizio ai diritti civili e religiosi delle Comunità non ebraiche esistenti in Palestina, o ai diritti e allo statuto politico di cui godono gli Ebrei in qualsiasi altro paese;
considerando che in tal modo vengono riconosciute la connessione (“connection”) storica del popolo ebraico colla Palestina e le ragioni di ricostituire la sua Sede nazionale in quel paese;
considerando che le principali Potenze alleate hanno scelto S.M. britannica quale Mandatario per la Palestina;
considerando che le condizioni del Mandato nei rispetti della Palestina sono state formulate nella forma che segue e presentate al Consiglio della Lega per l’approvazione;
considerando che S. M. britannica ha accettato il mandato nei riguardi della Palestina ed ha acconsentito ad esercitarlo per conto della Lega delle Nazioni in conformità alle clausole che seguono;
approva le condizioni di detto Mandato come segue:
Art. 1. – S. M. britannica avrà il diritto di esercitare quale Mandatario, tutti i poteri inerenti al Governo di uno Stato sovrano, in quanto non siano limitati dai termini del presente Mandato.
Art. 2. - La Potenza mandataria (2) si assume la responsabilità di porre il paese in condizioni politiche, amministrative ed economiche tali da assicurare lo stabilimento di una Sede nazionale ebraica, qual è descritta nel preambolo, e lo sviluppo di istituzioni autonome («self-goverment institutions»), nonchè la salvaguardia dei diritti civili e religiosi di tutti gli abitanti della Palestina, senza distinzione di razza e di religione.
Art. 3. - La Potenza mandataria incoraggerà l’autonomia locale nella misura più ampia compatibile con le condizioni generali.
Art. 4. - Una Agenzia ebraica adatta sarà riconosciuta come Ente pubblico allo scopo di dar pareri e cooperare coll’Amministrazione della Palestina in quelle materie economiche, sociali e d’altra natura che possono influire sulla formazione della Sede nazionale ebraica e sull’interesse della popolazione ebraica della Palestina, e, salvo sempre il controllo dell’Amministrazione, di aiutare e partecipare allo sviluppo del paese.
L’Organizzazione Sionistica, - finché, a giudizio della Potenza mandataria, avrà organizzazione e costituzione corrispondenti allo scopo - sarà riconosciuta come tale Agenzia. Consigliandosi col Governo di S. M. britannica, essa prenderà le misure atte ad assicurare la cooperazione di tutti gli Ebrei che vogliano aiutare lo stabilimento della Sede nazionale ebraica.
Art. 5. - Alla Potenza mandataria spetterà di provvedere affinché nessun territorio palestinese sia ceduto, affittato, o posto in alcun modo sotto il controllo del Governo di qualsiasi Potenza straniera.
Art. 6. - L’Amministrazione della Palestina, mentre provvederà che i diritti e la posizione degli altri elementi della popolazione non siano pregiudicati, faciliterà l’immigrazione ebraica a condizioni convenienti, e incoraggerà, cooperando colla Agenzia ebraica, di cui all’art. 4, un compatto insediamento («lose settlement») di Ebrei nelle campagne, comprese le terre demaniali ed i terreni incolti non richiesti da fini pubblici.
Art. 7. - All’Amministrazione della Palestina spetterà la promulgazione di una legge sulla cittadinanza («a nationality law»). In questa legge dovranno essere incluse clausole elaborate in modo da facilitare l’assunzione della cittadinanza palestinese da parte di Ebrei che prendano stabile residenza in Palestina.
Art. 8. - Le immunità e i privilegi degli stranieri, compresi i vantaggi di giurisdizione consolare e di protezione in passato goduti per Capitolazioni o consuetudine nell’lmpero Ottomano, sono definitivamente abrogati in Palestina.
Art. 9. - Alla Potenza mandataria spetterà di provvedere che il sistema giudiziario stabilito in Palestina salvaguardi: a) gl’interessi degli stranieri; b) la legge e (fin dove si riterrà opportuno) la giurisdizione attualmente vigente in Palestina riguardo ai problemi determinati dalle credenze religiose di alcune Comunità (quali le leggi dei «Wakf» e lo Statuto personale). La Potenza mandataria si impegna in particolare a che il controllo e l’Amministrazione dei «Wakf» siano esercitati in accordo con il diritto canonico («religious law») e con le disposizioni dei fondatori.
Art. 10. - In attesa di addivenire a speciali accordi intorno all’estradizione nei rispetti della Palestina, i trattati d’estradizione in vigore fra la Potenza mandataria ed altri Potenze straniere saranno applicati alla Palestina.
Art. 11. - L’Amministrazione della Palestina prenderà tutte le misure necessarie per salvaguardare gl’interessi della Comunità in connessione con lo sviluppo del paese e, in base all’art. 311 del Trattato di Pace colla Turchia, avrà piena e completa autorità di provvedere alla proprietà pubblica o al controllo di qualsiasi delle risorse naturali del paese o delle opere pubbliche, dei servizi ed imprese («utilities») stabiliti o da stabilirsi. Introdurrà un sistema fondiario adatto ai bisogni del paese, tenendo conto, fra l’altro, dell’opportunità di promuovere il compatto insediamento («settlement») e la coltivazione intensiva della terra.
L’Amministrazione potrà accordarsi coll’Agenzia ebraica di cui all’art. 4, per la costruzione o l’esercizio, a patti giusti ed equi, di tutti i lavori pubblici, servizi o imprese, e per lo sviluppo delle risorse naturali del paese, in quanto essi non siano direttamente assunti dall’Amministrazione. Ognuno di tali accordi provvederà a che gli utili ripartiti dall’Agenzia, direttamente o indirettamente, non eccedano un ragionevole interesse del capitale, e che gli ulteriori utili siano da essa devoluti a beneficio del paese in modo approvato dall’Amministrazione.
Art. 12. - Alla Potenza mandataria sarà affidata la direzione delle relazioni estere della Palestina, e il diritto di rilasciar « exequatur» ai consoli nominati dalle Potenze straniere. Essa avrà pure capacità di accordare protezione diplomatica e consolare ai cittadini della Palestina che si trovino fuori dei suoi limiti territoriali.
Art. 13. - Ogni responsabilità relativa ai Luoghi Santi e agli edifici o siti religiosi in Palestina, compresa quella di conservare diritti esistenti, di garantire il libero accesso ai Luoghi Santi, agli edifici e siti religiosi, e il libero esercizio del culto, nonché di assicurare quanto è richiesto dall’ordine pubblico e dal decoro, è assunta dalla Potenza mandataria, la quale ne risponderà soltanto di fronte alla Lega delle Nazioni in tutte le materie che con questa abbiano rapporto: purché nulla di quanto è previsto in quest’articolo impedisca alla Potenza mandataria di prendere coll’Amministrazione quegli accordi che possano essere ritenuti ragionevoli allo scopo di attuare le clausole di quest’articolo; e purché nulla in questo Mandato debba esser interpretato nel senso che conferisca alla Potenza mandataria l’autorità di ingerirsi nella costruzione o amministrazione («management») di santuarii puramente musulmani, le cui immunità sono garantite.
Art. 14. - Conforme all’art. 95 del Trattato di Pace colla Turchia, la Potenza mandataria s’impegna a nominare al più presto possibile una speciale Commissione per studiare e regolare tutte le questioni e rivendicazioni che riguardano le diverse Comunità religiose. Nella formazione di questa commissione sarà tenuto conto dei relativi interessi religiosi. Il Presidente della Commissione sarà nominato dal Consiglio della Lega delle Nazioni. Questa Commissione avrà il dovere di assicurare che determinati Luoghi Sacri, edifici o siti religiosi, considerati con speciale venerazione dai seguaci di una data religione, siano affidati al controllo permanente di enti adatti («suitable bodies») che rappresentino i seguaci della religione relativa (3).
La scelta dei Luoghi Santi, degli edifici o siti religiosi, da affidare a questi Enti, sarà fatta dalla Commissione, previa approvazione della Potenza mandataria.
In ogni caso previsto da questo articolo, non potranno tuttavia venir diminuiti il diritto e il dovere della Potenza mandataria a mantenere l’ordine e il decoro nel luogo; e gli edifici ed i siti saranno sottoposti ai provvedimenti delle leggi relative ai monumenti pubblici, da promulgarsi in Palestina con l’approvazione della Potenza mandataria.
I diritti di controllo conferiti in base a quest’articolo saranno garantiti dalla Lega delle Nazioni.
Art. 15. - La Potenza mandataria provvederà a che a tutti siano assicurati completa libertà di coscienza e il libero esercizio di tutte le forme di culto, a condizione soltanto che siano salvi il mantenimento dell’ordine pubblico e la morale.
Nessuna differenza di nessun genere sarà fatta fra gli abitanti della Palestina a causa di razza, di religione o di lingua. Nessuna persona sarà esclusa dalla Palestina per il solo motivo della sua credenza religiosa.
Non sarà negatto o diminuito il diritto di ogni Comunità al mantenimento di scuole proprie per l’educazione dei suoi membri nella sua propria lingua (purché si conformino ai requisiti educativi d’ordine generale che l’Amministrazione potrà imporre).
Art. 16. - Spetterà alla Potenza mandataria esercitare, sugli enti religiosi e caritatevoli d’ogni credenza (4) in Palestina, quella sorveglianza che potrà esser richiesta per il mantenimento dell’ordine pubblico e del buon governo. Eccetto questa sorveglianza, nessuna misura potrà essere adottata in Palestina tale da impedire le intraprese di tali enti (5), od ingerirsene o far differenza nei confronti di qualsiasi rappresentante o membri di essi, a motivo della sua religione o nazionalità (6).
Art. 17. - L’Amministrazione della Palestina potrà organizzare, in base al volontariato, le forze necessarie per conservare la pace e l’ordine nonché per la difesa del paese, salva tuttavia la sorveglianza della Potenza mandataria; ma non dovrà adoperarle per altri fini che non siano quelli sopra specificati, se non col consenso della Potenza mandataria (7).
Nessuna forza militare, navale o aerea, che non serva ai fini suddetti, potrà essere arruolata o mantenuta dall’Amministrazione della Palestina.
Nulla in quest’articolo potrà impedire all’Amministrazione della Palestina di concorrere alle spese per il mantenimento delle forze tenute dalla Potenza mandataria.
La Potenza mandataria avrà in ogni tempo facoltà di servirsi delle strade, delle ferrovie e dei porti della Palestina per il movimento di forze armate e per il trasporto di combustibili e di rifornimenti.
Art. 18. - La Potenza mandataria dovrà vigilare a che non si faccia alcuna differenza in Palestina a danno dei cittadini di qualsiasi Stato membro della Lega delle Nazioni (comprese le compagnie costituitesi secondo le loro leggi), in confronto ai cittadini della Potenza mandataria o di ogni altro Stato estero in materia di tasse, commercio, navigazione, esercizio d’industrie o professioni, o nel trattamento di navi mercantili o di aereonavi civili. Similmente nessuna distinzione sarà fatta in Palestina contro merci provenienti da uno qualsiasi dei detti Stati o a loro destinate, e vi sarà libertà di transito, a giuste condizioni, attraverso la zona soggetta a mandato.
Salvo il già detto e salvo le altre clausole di questo Mandato, l’Amministrazione della Palestina potrà, su consiglio della Potenza mandataria, imporre le tasse e i dazi doganali che riterrà necessarii, e prendere le misure che considererà migliori per promuovere lo sviluppo delle risorse naturali del paese e per salvaguardare gl’interessi della popolazione.
Nulla in quest’articolo potrà impedire al Governo della Palestina, su consiglio della Potenza mandataria, di concludere uno speciale accordo doganale con qualsiasi Stato, il cui territorio era nel 1914 compreso interamente nella Turchia Asiatica o nell’Arabia.
Art. 19. - La Potenza mandataria aderirà, per conto dell’Amministrazione, ad ogni convenzione internazionale generale già in vigore o che possa venir conclusa più tardi con l’approvazione della Lega delle Nazioni, relativamente al commercio degli schiavi, al traffico delle armi, delle munizioni, delle medicine, o relativamente all’eguaglianza commerciale, alla libertà di transito e di navigazione, alla navigazione aerea, alle comunicazioni postali, telegrafiche o radiotelegrafiche, o alla proprietà letteraria, artistica e industriale.
Art. 20. - La Potenza mandataria coopererà a nome dell’Amministrazione della Palestina, per quanto lo permettano le condizioni religiose, sociali o d’altra natura, all’esecuzione di qualsiasi politica comune adottata dalla Lega delle Nazioni per prevenire o combattere malattie , comprese quelle delle piante e degli animali.
Art. 21. - La Potenza mandataria otterrà, entro 12 mesi dalla data in cui il Mandato andrà in vigore, la promulgazione e garantirà l’esecuzione della Legge sulle antichità basata sulle clausole dell’art. 121, della parte XIII del Trattato di Pace colla Turchia. Questa Legge sostituirà la vecchia legge ottomana sulle antichità, e garantirà eguale trattamento in materia di ricerche archeologiche ai cittadini di tutti gli Stati, membri della Lega delle Nazioni.
Art. 22. - L’inglese, l’arabo e l’ebraico saranno le lingue ufficiali della Palestina. Ogni insegna o iscrizione in arabo su francobolli o monete in Palestina sarà ripetuta in ebraico, ed ogni insegna o iscrizione in ebraico sarà ripetuta in arabo.
Art. 23. - L’amministrazione della Palestina riconoscerà i giorni festivi delle rispettive Comunità in Palestina come giorni legali di riposo per i membri di quella Comunità.
Art. 24. - La Potenza mandataria presenterà al Consiglio della Lega delle Nazioni una relazione annuale intorno alle misure prese nell’anno per eseguire le clausole del Mandato. Copie di tutte leggi e regolamenti promulgati o pubblicati nell’anno saranno comunicate insieme alla relazione.
Art. 25. – Nei territorii posti fra il Giordano e il confine orientale della Palestina quale è stato definitivamente determinato, la Potenza mandataria avrà il diritto di rimandare o di sospendere l’applicazione di quelle clausole del presente Mandato che essa ritiene inapplicabili alle attuali condizioni di quel territorio, ed a prendere, per la sua amministrazione, le misure che riterrà conformi a dette condizioni, purché non sia fatto alcun atto incompatibile con gli articoli 15, 16 e 18 (8).
ART. 25. - Qualunque divergenza sorgesse fra i membri della Lega delle Nazioni intorno all’interpretazione o all’applicazione di queste clausole, la quale non potesse essere risoluta con negoziati, sarà sottoposta al Tribunale Permanente di Giustizia Internazionale preveduto dall’art. 14 dello Statuto della Lega delle Nazioni.
Art. 26. - È necessario il consenso del Consiglio della Lega delle Nazioni per qualunque modificazione ai termini del presente Mandato, purché, nel caso di qualsiasi modificazione proposta dalla Potenza mandataria, tale consenso sia dato dalla maggioranza del Consiglio.
Art. 27. - Nel caso di scadenza del Mandato conferito alla Potenza mandataria con questa Dichiarazione, il Consiglio della Lega delle Nazioni prenderà quegli accordi che saran ritenuti necessari per salvaguardare in perpetuo, sotto la garanzia della Lega, i diritti assicurati dagli art. 13 e 14 e per assicurare, sotto la garanzia della Lega, che il Governo di Palestina faccia pienamente onore agli obblighi finanziari assunti in modo legittimo dall’Amministrazione della Palestina durante il periodo del Mandato, compresi i diritti degli impiegati dello Stato a pensioni o gratificazioni.
La presente copia sarà depositata negli archivi della Lega delle Nazioni, e copie autentiche saranno trasmesse dal Segretario Generale della Lega delle Nazioni alle Potenze firmatarie del Trattato di Pace colla Turchia.
(1) «A national home for the Jewish people». È la famosa «dichiarazione» di Balfour.
(2) Traduciamo così seguendo l’uso italiano; il testo inglese ha sempre The Mandatary «Il Mandatario».
(3) Ad illustrazione di questo articolo si veda Oriente Moderno, fasc. 5°, p. 272-279.
(4) Il testo primitivo aveva «sulle attività dei missionari» (cfr. l’art. 10 del Mandato per la Mesopotamia). Le ragioni del mutamento sono evidenti.
(5) Nel testo primitivo: «tali attività».
(6) Nel testo primitivo: «di qualsiasi missione, a motivo di religione e nazionalità».
(7) Nel testo primitivo: «che [cioè la Potenza mandataria] non dovrà adoperarle… se non col consenso dell’Amministrazione della Palestina».
WEBGRAFIA. – Il progetto di mandato britannico sulla Palestina. Si trovano qui le considerazioni del governo italiano sul testo del mandato.
Il 29 agosto 1921 sono usciti i testi definitivi (1) in forma di «Libro Bianco» [Cmd 1500], che traduciamo mettendo in corsivo le clausole, gli articoli e le parole che mancavano nel primo schema.
I. – SCHEMA DEL MANDATO PER LA MESOPOTAMIA.
Il Consiglio della Lega delle Nazioni considerando che, secondo l’art. 132 del Trattato di pace firmato a Sèvres il 10 agosto 1920, la Turchia ha rinunziato a favore delle principali potenze alleate ad ogni diritto e titolo sulla Mesopotamia;
considerando che, secondo l’art. 94 di detto Trattato, le alte Parti contraenti hanno convenuto che la Mesopotamia, in base al quarto paragrafo dell’art. 22 della parte I (Statuto della Lega delle Nazioni), sia riconosciuta provvisoriamente quale Stato indipendente, salvo l’obbligo di ricevere consigli ed assistenza nella sua amministrazione da un Mandatario, fino al giorno in cui sarà capace di reggersi da sé («stand alone»), e che la delimitazione dei confini della Mesopotamia, diversi da quelli stabiliti in detto Trattato, e la scelta del Mandatario debbano essere fatte dalle principali Potenze alleate;
considerando che le principali Potenze alleate hanno scelto S. M. Britannica quale Mandatario per la Mesopotamia;
considerando che le condizioni del Mandato nei rispetti della Mesopotamia sono state formulate nei termini seguenti e presentate al Consiglio della Lega per l’approvazione;
considerando che S. M. Britannica ha accettato il Mandato su detti territori e si è impegnata ad esercitarlo per conto della Lega delle Nazioni, in conformità delle clausole che seguono;
approva le condizioni di detto Mandato come segue:
Art. 1. La Potenza mandataria (1), nel più breve tempo possibile, che non dovrà oltrepassare i tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Mandato, elaborerà uno Statuto organico («Organic Law») per la Mesopotamia, il quale sarà sottoposto per l’approvazione al Consiglio della Lega delle Nazioni, e sarà da questo approvato al più presto possibile. Questo Statuto organico Sarà elaborato consultando le autorità indigene, tenendo conto dei diritti, interessi e desideri di tutte le popolazioni abitanti il territorio sottoposto a mandato. Esso conterrà misure destinate a facilitare il progressivo sviluppo della Mesopotamia a Stato indipendente. In attesa che entri in vigore tale Statuto organico, l’amministrazione della Mesopotamia sarà condotta in accordo con lo spirito del presente Mandato.
Art. 2. La Potenza mandataria potrà mantenere truppe nei territorii sottoposti al suo Mandato, per la difesa di questi territorii. Fino all’entrata in vigore dello Statuto organico ed al ristabilimento della sicurezza pubblica, essa potrà organizzare e adoperare forze locali necessarie al mantenimento dell’ordine e alla difesa di questi territorii. Tali forze potranno venir arruolate solamente fra gli abitanti dei territorii sottoposti al Mandato.
Dette forze locali dipenderanno perciò dall’autorità del luogo, e saranno sempre soggette al controllo che su di esse forze sarà esercitato dalla Potenza mandataria. Il Governo della Mesopotamia non le adopererà per altri scopi che quelli sopra indicati, eccetto che con il consenso della Potenza mandataria (2).
Nulla nel presente articolo potrà impedire al Governo della Mesopotamia di contribuire alle spese del mantenimento di qualsiasi forza armata tenuta in Mesopotamia dalla Potenza mandataria.
La Potenza mandataria avrà in ogni tempo il diritto di servirsi delle strade, delle ferrovie e dei porti della Mesopotamia per il movimento di forze armate e per il trasporto di combustibili e di rifornimenti.
Art. 3. Alla Potenza mandataria sarà affidato il controllo dei rapporti della Mesopotamia con l’estero, e il diritto di concedere gli «exequatur» ai consoli nominati da potenze straniere. Essa avrà anche il diritto di esercitare la protezione diplomatica e consolare sui cittadini della Mesopotamia che si trovino fuori dei suoi limiti territoriali.
Art. 4. Alla Potenza mandataria spetterà la responsabilità di provvedere a che nessun territorio mesopotamico venga ceduto, affittato, o in alcun modo sottoposto al controllo del Governo di alcuna Potenza straniera.
Art. 5. Le immunità e i privilegi degli stranieri, compresi i vantaggi di giurisdizione consolare e di protezione in altri tempi goduti, per Capitolazioni o per consuetudine, nell’Impero Ottomano, sono definitivamente abrogati in Mesopotamia.
Art. 6. Alla Potenza mandataria spetterà la responsabilità di provvedere a che il sistema giudiziario da stabilirsi in Mesopotamia salvaguardi: a) gl’interessi degli stranieri; b) la legge e (fin dove sarà ritenuto opportuno) la giurisdizione attualmente vigente in Mesopotamia, nei riguardi delle questioni derivanti dalle credenze religiose di alcune comunità (quali le leggi dei «Wakf» e lo statuto personale). In particolare la Potenza mandataria si impegna a che il controllo e l’amministrazione dei «Wakf» siano esercitati in accordo con il diritto canonico («religious law») e con le disposizioni dei fondatori.
Art. 7. In attesa di addivenire con Potenze straniere a speciali accordi intorno all’estradizione relativamente alla Mesopotamia, i trattati di estradizione in vigore fra Potenze straniere e la Potenza mandataria saranno applicati alla Mesopotamia.
Art. 8. La Potenza mandataria assicurerà a tutti completa libertà di coscienza, e il libero esercizio di tutte le forme di culto, purché siano salvi l’ordine pubblico e la morale. Nessuna differenza di nessun genere sarà fatta fra gli abitanti della Mesopotamia a causa di razza, di religione o di lingua. La Potenza mandataria promuoverà l’istruzione per mezzo delle lingue indigene della Mesopotamia. Non sarà negato o diminuito il diritto di ogni comunità al mantenimento di scuole proprie, per l’educazione dei suoi membri nella sua propria lingua (purché si conformino ai requisiti educativi d’ordine generale che l’Amministrazione potrà imporre).
Art. 9. Nulla in questo Mandato dev’ essere interpretato nel senso che conferisca alla Potenza mandataria l’autorità di ingerirsi nella costruzione ed amministrazione («management») dei santuari, le immunità dei quali sono garantite.
Art. 10. Spetterà alla Potenza mandataria di esercitare sulle attività dei missionarii in Mesopotamia la sorveglianza che può essere richiesta per il mantenimento dell’ordine e pel buon Governo. Salvo tale sorveglianza, nessuna misura verrà presa in Mesopotamia tale da impedire dette attività od ingerirsene, o usar differenze di trattamento a danno di qualsiasi missionario, a causa della sua religione o nazionalità.
Art. 11. La Potenza mandataria dovrà vigilare a che non sia fatta alcuna differenza di trattamento a danno dei cittadini di qualsiasi Stato appartenente alla Lega delle Nazioni (comprese le società costituite secondo le leggi di tali Stati), in confronto ai cittadini della Potenza mandataria o di qualsiasi Stato straniero, per tutto quanto si riferisce a tasse, commercio, navigazione, esercizio di industrie e di professioni, o nel trattamento di navi mercantili o di aereonavi civili. Similmente nessuna distinzione sarà fatta in Mesopotamia contro le merci provenienti da uno qualsiasi di tali Stati o ad essi destinate, e vi sarà libertà di transito, a giuste condizioni, attraverso la zona sottoposta a mandato.
Salvo le condizioni suddette il Governo mesopotamico potrà, su consiglio della Potenza mandataria, imporre tasse e dazi doganali che crederà necessarii, e prendere le misure che gli parranno più opportune per promuovere lo sviluppo delle risorse naturali del paese e per salvaguardare gl’interessi della popolazione.
Nulla in questo articolo impedirà al Governatore mesopotamico, su consiglio della Potenza mandataria, di concludere accordi doganali speciali con qualsiasi Stato il cui territorio nel 1914 era interamente compreso nella Turchia asiatica o nell’Arabia.
Art. 12. La Potenza mandataria aderirà per conto della Mesopotamia a qualsiasi convenzione internazionale generale già esistente o che possa venir conclusa in seguito, con l’approvazione della Lega delle Nazioni, relativamente al traffico degli schiavi, delle armi e munizioni, delle medicine, o relativamente all’eguaglianza commerciale, alla libertà di transito e navigazione, alle leggi sulla navigazione aerea, comunicazioni ferroviarie, postali, telegrafiche e radiotelegrafiche, o alla proprietà artistica, letteraria, industriale.
Art. 13. La Potenza mandataria assicurerà, per quanto lo permettano le condizioni sociali, religiose e altre, la collaborazione del Governo mesopotamico, nell’esecuzione di qualsiasi politica comune adottata dalla Lega delle Nazioni per prevenire e combattere malattie, comprese quelle delle piante e degli animali.
Art. 14. La Potenza mandataria, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Mandato, otterrà la promulgazione e assicurerà l’esecuzione di una legge sulle antichità, basata sul contenuto dell’art. 421 della Parte XIII del Trattato di Pace con la Turchia. Questa legge sostituirà l’antica legge ottomana, sulle Antichità, e garantirà parità di trattamento, in materia di ricerche archeologiche, ai cittadini di tutti gli Stati appartenenti alla Lega delle Nazioni.
Art. 15. All’entrata in vigore dello Statuto organico saranno presi accordi fra la Potenza mandataria e il Governo mesopotamico circa le condizioni alle quali quest’ultimo si assumerà i lavori pubblici ed altri servizii di carattere permanente, i cui benefici passeranno al Governo mesopotamico.
Tali accordi saranno comunicati al Consiglio della Lega delle Nazioni.
Art. 16. Nulla in questo Mandato impedirà alla Potenza Mandataria di stabilire un sistema d’autonomia locale per le aree prevalentemente curde nella Mesopotamia, quand’esso possa essere considerato opportuno («suitable ») (1).
Art. 17. La Potenza mandataria presenterà al Consiglio della Lega delle Nazioni una relazione annua sulle misure prese durante l’anno per porre ad effetto le clausole («provisions») previste dal Mandato.
Copie di tutte le leggi e regolamenti promulgati od emessi durante l’anno saranno comunicate insieme alla relazione.
Art. 18. È necessario il consenso del Consiglio della Lega delle Nazioni per ogni modificazione ai termini del presente Mandato, purchè, nel caso di qualsiasi modificazione proposta dalla Potenza mandataria tale consenso sia dato dalla maggioranza del Consiglio.
Art. 19. – Nel caso che fra i membri della Lega delle Nazioni sorgesse qualsiasi divergenza sull’interpretazione o sull’applicazione dei presenti provvedimenti, tale da non potersi comporre per mezzo di negoziati, la divergenza sarà sottoposta al Tribunale Permanente di Giustizia Internazionale, previsto dall’art. 14 dello Statuto della Lega delle Nazioni.
Art. 20. – Nel caso di scadenza del Mandato conferito al Mandatario con questa dichiarazione, il Consiglio della Lega delle Nazioni prenderà quei provvedimenti che riterrà necessarii per assicurare sotto la garanzia della Lega, che il Governo mesopotamico farà pienamente onore agl’impegni finanziarii legalmente assunti dal Mandatario nel periodo del Mandato, compresi i diritti degli impiegati dello Stato a pensioni e gratificazioni.
La presente copia sarà depositata negli archivii della Lega delle Nazioni. Copie autenticate saranno inviate dal Segretario Generale della Lega delle Nazioni a tutte le Potenze firmatarie del Trattato di Pace con la Turchia.
Note redazionali di “Oriente Moderno”
(1) Presentati al Parlamento inglese nell’agosto 1921. Il titolo è: Mandates. Final draft of the Mandate for Mesopotamia and Palestine for the approval of the Council of the League of Nations. London, 1921, in-8°, 13 pp.(2) Traduciamo così seguendo l’uso italiano; il testo inglese ha sempre The Mandatory «Il Mandatario».
(3) Il primo schema aveva: «la quale (potenza mandataria) non le adopererà per altri scopi che quelli sopra indicati, eccetto che con il consenso del Governo della mesopotamia».
(4) Questo articolo, che mancava nel primo schema, fu introdotto in seguito all’aggravarsi delle turbolenze da parte dei Curdi. Cfr. Oriente Moderno, fasc. 3°, pagina 136; fasc. 4°, p. 220 col. I; fasc. 5°, p. 284 colonna II. Sulla questione curda al Congresso della Pace, fasc. 2°, p. 72-75.
II. - SCHEMA DEL MANDATO PER LA PALESTINA.
Il Consiglio della Lega delle Nazioni considerando che, secondo l’art. 132 del Trattato di pace firmato a Sèvres il 10 agosto 1920, la Turchia ha rinunziato a favore delle principali potenze alleate ad ogni diritto e titolo sulla Palestina;
considerando che, secondo l’art. 95 di detto Trattato, le alte Parti contraenti consentirono ad affidare, in base alle causole dell’art. 22, l’amministrazione della Palestina, in quei confini che saranno determinati dalle principali Potenze alleate, ad un Mandatario che dev’essere scelto dalle dette Potenze;
considerando che, secondo il medesimo articolo, le alte Parti contraenti consentirono inoltre che il Mandatario avesse la responsabilità di eseguire la Dichiarazione fatta in origine il 2 novembre 1917 dal Governo di S. M. britannica, e adottata dalle altre Potenze alleate , in favore della fondazione in Palestina di una Sede nazionale per il popolo ebraico, (1) essendo chiaramente inteso che nulla sarebbe fatto che possa recar pregiudizio ai diritti civili e religiosi delle Comunità non ebraiche esistenti in Palestina, o ai diritti e allo statuto politico di cui godono gli Ebrei in qualsiasi altro paese;
considerando che in tal modo vengono riconosciute la connessione (“connection”) storica del popolo ebraico colla Palestina e le ragioni di ricostituire la sua Sede nazionale in quel paese;
considerando che le principali Potenze alleate hanno scelto S.M. britannica quale Mandatario per la Palestina;
considerando che le condizioni del Mandato nei rispetti della Palestina sono state formulate nella forma che segue e presentate al Consiglio della Lega per l’approvazione;
considerando che S. M. britannica ha accettato il mandato nei riguardi della Palestina ed ha acconsentito ad esercitarlo per conto della Lega delle Nazioni in conformità alle clausole che seguono;
approva le condizioni di detto Mandato come segue:
Art. 1. – S. M. britannica avrà il diritto di esercitare quale Mandatario, tutti i poteri inerenti al Governo di uno Stato sovrano, in quanto non siano limitati dai termini del presente Mandato.
Art. 2. - La Potenza mandataria (2) si assume la responsabilità di porre il paese in condizioni politiche, amministrative ed economiche tali da assicurare lo stabilimento di una Sede nazionale ebraica, qual è descritta nel preambolo, e lo sviluppo di istituzioni autonome («self-goverment institutions»), nonchè la salvaguardia dei diritti civili e religiosi di tutti gli abitanti della Palestina, senza distinzione di razza e di religione.
Art. 3. - La Potenza mandataria incoraggerà l’autonomia locale nella misura più ampia compatibile con le condizioni generali.
Art. 4. - Una Agenzia ebraica adatta sarà riconosciuta come Ente pubblico allo scopo di dar pareri e cooperare coll’Amministrazione della Palestina in quelle materie economiche, sociali e d’altra natura che possono influire sulla formazione della Sede nazionale ebraica e sull’interesse della popolazione ebraica della Palestina, e, salvo sempre il controllo dell’Amministrazione, di aiutare e partecipare allo sviluppo del paese.
L’Organizzazione Sionistica, - finché, a giudizio della Potenza mandataria, avrà organizzazione e costituzione corrispondenti allo scopo - sarà riconosciuta come tale Agenzia. Consigliandosi col Governo di S. M. britannica, essa prenderà le misure atte ad assicurare la cooperazione di tutti gli Ebrei che vogliano aiutare lo stabilimento della Sede nazionale ebraica.
Art. 5. - Alla Potenza mandataria spetterà di provvedere affinché nessun territorio palestinese sia ceduto, affittato, o posto in alcun modo sotto il controllo del Governo di qualsiasi Potenza straniera.
Art. 6. - L’Amministrazione della Palestina, mentre provvederà che i diritti e la posizione degli altri elementi della popolazione non siano pregiudicati, faciliterà l’immigrazione ebraica a condizioni convenienti, e incoraggerà, cooperando colla Agenzia ebraica, di cui all’art. 4, un compatto insediamento («lose settlement») di Ebrei nelle campagne, comprese le terre demaniali ed i terreni incolti non richiesti da fini pubblici.
Art. 7. - All’Amministrazione della Palestina spetterà la promulgazione di una legge sulla cittadinanza («a nationality law»). In questa legge dovranno essere incluse clausole elaborate in modo da facilitare l’assunzione della cittadinanza palestinese da parte di Ebrei che prendano stabile residenza in Palestina.
Art. 8. - Le immunità e i privilegi degli stranieri, compresi i vantaggi di giurisdizione consolare e di protezione in passato goduti per Capitolazioni o consuetudine nell’lmpero Ottomano, sono definitivamente abrogati in Palestina.
Art. 9. - Alla Potenza mandataria spetterà di provvedere che il sistema giudiziario stabilito in Palestina salvaguardi: a) gl’interessi degli stranieri; b) la legge e (fin dove si riterrà opportuno) la giurisdizione attualmente vigente in Palestina riguardo ai problemi determinati dalle credenze religiose di alcune Comunità (quali le leggi dei «Wakf» e lo Statuto personale). La Potenza mandataria si impegna in particolare a che il controllo e l’Amministrazione dei «Wakf» siano esercitati in accordo con il diritto canonico («religious law») e con le disposizioni dei fondatori.
Art. 10. - In attesa di addivenire a speciali accordi intorno all’estradizione nei rispetti della Palestina, i trattati d’estradizione in vigore fra la Potenza mandataria ed altri Potenze straniere saranno applicati alla Palestina.
Art. 11. - L’Amministrazione della Palestina prenderà tutte le misure necessarie per salvaguardare gl’interessi della Comunità in connessione con lo sviluppo del paese e, in base all’art. 311 del Trattato di Pace colla Turchia, avrà piena e completa autorità di provvedere alla proprietà pubblica o al controllo di qualsiasi delle risorse naturali del paese o delle opere pubbliche, dei servizi ed imprese («utilities») stabiliti o da stabilirsi. Introdurrà un sistema fondiario adatto ai bisogni del paese, tenendo conto, fra l’altro, dell’opportunità di promuovere il compatto insediamento («settlement») e la coltivazione intensiva della terra.
L’Amministrazione potrà accordarsi coll’Agenzia ebraica di cui all’art. 4, per la costruzione o l’esercizio, a patti giusti ed equi, di tutti i lavori pubblici, servizi o imprese, e per lo sviluppo delle risorse naturali del paese, in quanto essi non siano direttamente assunti dall’Amministrazione. Ognuno di tali accordi provvederà a che gli utili ripartiti dall’Agenzia, direttamente o indirettamente, non eccedano un ragionevole interesse del capitale, e che gli ulteriori utili siano da essa devoluti a beneficio del paese in modo approvato dall’Amministrazione.
Art. 12. - Alla Potenza mandataria sarà affidata la direzione delle relazioni estere della Palestina, e il diritto di rilasciar « exequatur» ai consoli nominati dalle Potenze straniere. Essa avrà pure capacità di accordare protezione diplomatica e consolare ai cittadini della Palestina che si trovino fuori dei suoi limiti territoriali.
Art. 13. - Ogni responsabilità relativa ai Luoghi Santi e agli edifici o siti religiosi in Palestina, compresa quella di conservare diritti esistenti, di garantire il libero accesso ai Luoghi Santi, agli edifici e siti religiosi, e il libero esercizio del culto, nonché di assicurare quanto è richiesto dall’ordine pubblico e dal decoro, è assunta dalla Potenza mandataria, la quale ne risponderà soltanto di fronte alla Lega delle Nazioni in tutte le materie che con questa abbiano rapporto: purché nulla di quanto è previsto in quest’articolo impedisca alla Potenza mandataria di prendere coll’Amministrazione quegli accordi che possano essere ritenuti ragionevoli allo scopo di attuare le clausole di quest’articolo; e purché nulla in questo Mandato debba esser interpretato nel senso che conferisca alla Potenza mandataria l’autorità di ingerirsi nella costruzione o amministrazione («management») di santuarii puramente musulmani, le cui immunità sono garantite.
Art. 14. - Conforme all’art. 95 del Trattato di Pace colla Turchia, la Potenza mandataria s’impegna a nominare al più presto possibile una speciale Commissione per studiare e regolare tutte le questioni e rivendicazioni che riguardano le diverse Comunità religiose. Nella formazione di questa commissione sarà tenuto conto dei relativi interessi religiosi. Il Presidente della Commissione sarà nominato dal Consiglio della Lega delle Nazioni. Questa Commissione avrà il dovere di assicurare che determinati Luoghi Sacri, edifici o siti religiosi, considerati con speciale venerazione dai seguaci di una data religione, siano affidati al controllo permanente di enti adatti («suitable bodies») che rappresentino i seguaci della religione relativa (3).
La scelta dei Luoghi Santi, degli edifici o siti religiosi, da affidare a questi Enti, sarà fatta dalla Commissione, previa approvazione della Potenza mandataria.
In ogni caso previsto da questo articolo, non potranno tuttavia venir diminuiti il diritto e il dovere della Potenza mandataria a mantenere l’ordine e il decoro nel luogo; e gli edifici ed i siti saranno sottoposti ai provvedimenti delle leggi relative ai monumenti pubblici, da promulgarsi in Palestina con l’approvazione della Potenza mandataria.
I diritti di controllo conferiti in base a quest’articolo saranno garantiti dalla Lega delle Nazioni.
Art. 15. - La Potenza mandataria provvederà a che a tutti siano assicurati completa libertà di coscienza e il libero esercizio di tutte le forme di culto, a condizione soltanto che siano salvi il mantenimento dell’ordine pubblico e la morale.
Nessuna differenza di nessun genere sarà fatta fra gli abitanti della Palestina a causa di razza, di religione o di lingua. Nessuna persona sarà esclusa dalla Palestina per il solo motivo della sua credenza religiosa.
Non sarà negatto o diminuito il diritto di ogni Comunità al mantenimento di scuole proprie per l’educazione dei suoi membri nella sua propria lingua (purché si conformino ai requisiti educativi d’ordine generale che l’Amministrazione potrà imporre).
Art. 16. - Spetterà alla Potenza mandataria esercitare, sugli enti religiosi e caritatevoli d’ogni credenza (4) in Palestina, quella sorveglianza che potrà esser richiesta per il mantenimento dell’ordine pubblico e del buon governo. Eccetto questa sorveglianza, nessuna misura potrà essere adottata in Palestina tale da impedire le intraprese di tali enti (5), od ingerirsene o far differenza nei confronti di qualsiasi rappresentante o membri di essi, a motivo della sua religione o nazionalità (6).
Art. 17. - L’Amministrazione della Palestina potrà organizzare, in base al volontariato, le forze necessarie per conservare la pace e l’ordine nonché per la difesa del paese, salva tuttavia la sorveglianza della Potenza mandataria; ma non dovrà adoperarle per altri fini che non siano quelli sopra specificati, se non col consenso della Potenza mandataria (7).
Nessuna forza militare, navale o aerea, che non serva ai fini suddetti, potrà essere arruolata o mantenuta dall’Amministrazione della Palestina.
Nulla in quest’articolo potrà impedire all’Amministrazione della Palestina di concorrere alle spese per il mantenimento delle forze tenute dalla Potenza mandataria.
La Potenza mandataria avrà in ogni tempo facoltà di servirsi delle strade, delle ferrovie e dei porti della Palestina per il movimento di forze armate e per il trasporto di combustibili e di rifornimenti.
Art. 18. - La Potenza mandataria dovrà vigilare a che non si faccia alcuna differenza in Palestina a danno dei cittadini di qualsiasi Stato membro della Lega delle Nazioni (comprese le compagnie costituitesi secondo le loro leggi), in confronto ai cittadini della Potenza mandataria o di ogni altro Stato estero in materia di tasse, commercio, navigazione, esercizio d’industrie o professioni, o nel trattamento di navi mercantili o di aereonavi civili. Similmente nessuna distinzione sarà fatta in Palestina contro merci provenienti da uno qualsiasi dei detti Stati o a loro destinate, e vi sarà libertà di transito, a giuste condizioni, attraverso la zona soggetta a mandato.
Salvo il già detto e salvo le altre clausole di questo Mandato, l’Amministrazione della Palestina potrà, su consiglio della Potenza mandataria, imporre le tasse e i dazi doganali che riterrà necessarii, e prendere le misure che considererà migliori per promuovere lo sviluppo delle risorse naturali del paese e per salvaguardare gl’interessi della popolazione.
Nulla in quest’articolo potrà impedire al Governo della Palestina, su consiglio della Potenza mandataria, di concludere uno speciale accordo doganale con qualsiasi Stato, il cui territorio era nel 1914 compreso interamente nella Turchia Asiatica o nell’Arabia.
Art. 19. - La Potenza mandataria aderirà, per conto dell’Amministrazione, ad ogni convenzione internazionale generale già in vigore o che possa venir conclusa più tardi con l’approvazione della Lega delle Nazioni, relativamente al commercio degli schiavi, al traffico delle armi, delle munizioni, delle medicine, o relativamente all’eguaglianza commerciale, alla libertà di transito e di navigazione, alla navigazione aerea, alle comunicazioni postali, telegrafiche o radiotelegrafiche, o alla proprietà letteraria, artistica e industriale.
Art. 20. - La Potenza mandataria coopererà a nome dell’Amministrazione della Palestina, per quanto lo permettano le condizioni religiose, sociali o d’altra natura, all’esecuzione di qualsiasi politica comune adottata dalla Lega delle Nazioni per prevenire o combattere malattie , comprese quelle delle piante e degli animali.
Art. 21. - La Potenza mandataria otterrà, entro 12 mesi dalla data in cui il Mandato andrà in vigore, la promulgazione e garantirà l’esecuzione della Legge sulle antichità basata sulle clausole dell’art. 121, della parte XIII del Trattato di Pace colla Turchia. Questa Legge sostituirà la vecchia legge ottomana sulle antichità, e garantirà eguale trattamento in materia di ricerche archeologiche ai cittadini di tutti gli Stati, membri della Lega delle Nazioni.
Art. 22. - L’inglese, l’arabo e l’ebraico saranno le lingue ufficiali della Palestina. Ogni insegna o iscrizione in arabo su francobolli o monete in Palestina sarà ripetuta in ebraico, ed ogni insegna o iscrizione in ebraico sarà ripetuta in arabo.
Art. 23. - L’amministrazione della Palestina riconoscerà i giorni festivi delle rispettive Comunità in Palestina come giorni legali di riposo per i membri di quella Comunità.
Art. 24. - La Potenza mandataria presenterà al Consiglio della Lega delle Nazioni una relazione annuale intorno alle misure prese nell’anno per eseguire le clausole del Mandato. Copie di tutte leggi e regolamenti promulgati o pubblicati nell’anno saranno comunicate insieme alla relazione.
Art. 25. – Nei territorii posti fra il Giordano e il confine orientale della Palestina quale è stato definitivamente determinato, la Potenza mandataria avrà il diritto di rimandare o di sospendere l’applicazione di quelle clausole del presente Mandato che essa ritiene inapplicabili alle attuali condizioni di quel territorio, ed a prendere, per la sua amministrazione, le misure che riterrà conformi a dette condizioni, purché non sia fatto alcun atto incompatibile con gli articoli 15, 16 e 18 (8).
ART. 25. - Qualunque divergenza sorgesse fra i membri della Lega delle Nazioni intorno all’interpretazione o all’applicazione di queste clausole, la quale non potesse essere risoluta con negoziati, sarà sottoposta al Tribunale Permanente di Giustizia Internazionale preveduto dall’art. 14 dello Statuto della Lega delle Nazioni.
Art. 26. - È necessario il consenso del Consiglio della Lega delle Nazioni per qualunque modificazione ai termini del presente Mandato, purché, nel caso di qualsiasi modificazione proposta dalla Potenza mandataria, tale consenso sia dato dalla maggioranza del Consiglio.
Art. 27. - Nel caso di scadenza del Mandato conferito alla Potenza mandataria con questa Dichiarazione, il Consiglio della Lega delle Nazioni prenderà quegli accordi che saran ritenuti necessari per salvaguardare in perpetuo, sotto la garanzia della Lega, i diritti assicurati dagli art. 13 e 14 e per assicurare, sotto la garanzia della Lega, che il Governo di Palestina faccia pienamente onore agli obblighi finanziari assunti in modo legittimo dall’Amministrazione della Palestina durante il periodo del Mandato, compresi i diritti degli impiegati dello Stato a pensioni o gratificazioni.
La presente copia sarà depositata negli archivi della Lega delle Nazioni, e copie autentiche saranno trasmesse dal Segretario Generale della Lega delle Nazioni alle Potenze firmatarie del Trattato di Pace colla Turchia.
Note redazionali di “Oriente Moderno”
(1) «A national home for the Jewish people». È la famosa «dichiarazione» di Balfour.
(2) Traduciamo così seguendo l’uso italiano; il testo inglese ha sempre The Mandatary «Il Mandatario».
(3) Ad illustrazione di questo articolo si veda Oriente Moderno, fasc. 5°, p. 272-279.
(4) Il testo primitivo aveva «sulle attività dei missionari» (cfr. l’art. 10 del Mandato per la Mesopotamia). Le ragioni del mutamento sono evidenti.
(5) Nel testo primitivo: «tali attività».
(6) Nel testo primitivo: «di qualsiasi missione, a motivo di religione e nazionalità».
(7) Nel testo primitivo: «che [cioè la Potenza mandataria] non dovrà adoperarle… se non col consenso dell’Amministrazione della Palestina».