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Sommario: 1. Annessione: voce tratta dal “Dizionario di politica” (1939). –
ANNESSIONE
Alleanza ←→ Arbitrato
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L’annessione, nel suo significato più comprensivo, è l’atto a mezzo del quale uno stato consegue un aumento del proprio territorio. Tale aumento può riguardare solo una porzione del territorio di un altro stato, il quale continua così ad esistere, sia pure modificato nei suoi elementi costitutivi materiali; ovvero può riguardare l’intero territ0rio di un altro stato, e in tal caso si ha estinzione di quest’ultimo. In relazione alla prima ipotesi, si può più esattamente riferire il termine di annessione in senso stretto, mentre, nella seconda ipotesi, può parlarsi più precisamente di incorporporazione.
Le cause determinative, che dànno base giuridica all’annessione, sono diverse. Anzitutto l’«occupazione», la quale può avere per oggetto solo i territori che, dal punto di vista della sovranità, sono res nullius. Si esige comunque che l’occupazione sia reale ed effettiva, operata con l’intenzione, da parte dello stato occupante, di sottoporre il territorio di cui trattasi alla propria sovranità, intenzione che, giusta la convenzione di Berlino del 1885, deve manifestarsi mediante l’atto di notificazione ai terzi stati (v. Occupazione). Secondariamente, quale causa dell’annessione, è da annoverare la conquista, in seguito alla debellatio. Oppugnata dai seguaci del principio legittimistico e del princìpio di nazionalità, essa conserva sempre il suo intrinseco valore, non tanto come consacrazione della forza, quanto come mezzo per il mantenimento del diritto e per la sicurezza del medesimo. Altra causa è la convenzione internazionale, per cui una porzione di territorio, appartenente ad uno stato, viene ceduta ad un altro stato e da questo incorporata. La cessione può attuarsi a titolo gratuito, oppure a titolo oneroso, in corrispettivo, sia di servizi (es., la cessione di Nizza e Savoia alla Francia nel 1860), sia di somme di danaro (es., la cessione delle isole Caroline da parte della Spagna alla Germania nel 1899 per 25 milioni di pesetas). La cessione, inoltre, può essere volontaria o forzata; questa ultima si ha in genere con i trattati che pongono fine ad una guerra.
Relativamente alle annessioni in rispondenza di cessioni territoriali, si è sostenuto che esse non dovessero reputarsi valide se non sotto la condizione del consenso delle popolazioni, espresso a mezzo dei plebisciti. Ed è certo, che per qualche tempo, specie sotto l’influenza di Napoleone III, il plebiscito venne applicato largamente e considerato da molti come requisito per la legittimità dell’annessione; e quindi per la sua validità. Se non che apparve presto l’errore fondamentale relativo a questa teoria, errore, sia d’ordine giuridico sia d’ordine politico, giacché, da una parte, se tI soggetto titolare della sovranità è lo stato e
non il popolo, non è ammissibile che.la volontà dello stato,
espressa costituzionalmente nell'atto di convenZione, possa
essere eventualmente posta nel nulla dalla volontà della
popolazione del territorio ceduto; e, d'altra parte, dal punto ,
di vista politico, il sistema dei plebisciti, mentre non garantisce
il rispetto dei veri sentimenti e delle vere aspirazioni
dei popolt, fomenta le tendenze separatiste delle provincie
e alimenta un pericolo contro l'esistenza stessa dello stato.
Di-,qui-.--la sostituzione del sistema dei plebisciti con
quello de11'0{'zione a favore degli abitanti di un dato territorio,
che Intendessero conservare l'appartenenza allo
stato cedente, opzione appunto applicata in occasione dei
trattati seguiti alla guerra mondiale.
In merito alla nozione generale di annessione, caratter i
particolari presentano parte delle annessioni italiane. Il
Regno d'Italia, inteso come continuazione 'dell'antico
Regno di Sardegna e Piemonte, ebbe a costituirsi mediante
suçcessivi ingrandimenti di questo con incorpor~ione
di altri stati o di provincie di altri stati. Ora, se, alcune di
queste annessioni furono conseguenza di trattati, come per
, la Lombardia e il Veneto, e qualche altra, come l'annessione
di Roma e delle provincie romane, può rapportarsi
piÒ esattamente alla debellatio dello stato pontificio, le altre ebbero per titolo giuridico atti unilaterali dello stato
annettente, in rispondenza ad instaurazione di ordinamenti
di fatto ° provvisori, ··accompagnati · dai plebisciti delle
popolazioni. Quanto' agli effetti dell'annessione, è problema
che si confonde con l'altro della successione di
stato a stato (v. SUCCESSIONE: dirittò internazionale).
BIBL.: Oltre 1. trattazioni generali di diritto costituzionale (Romano, Cost.magna,
ecc.) e quelle di diritto internazionale (Diona, Gemma, Fedozzi, ecc.): G. Fusinato,
ln Enc. Giur., s. v. Annessione; D. An%illotti, La formazione del Regno
d'Italia nei riguardi del dir. in/., in Riv. Dir. int., 191::1, p. 1 e segg.; s. Romano, I
caratteri giuridici della formazione del Regno d'Italia, in Riv. Dir. in/., 1912, p. 345
e segg.; S. Gemma, Les gouvernements de fait, 1935. G. M. De Francesco
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