dicembre 17, 2017

La questione sionista ed il Vicino Oriente – Documentazione tratta da “Oriente Moderno”: Cronache dell’anno 1921. La situazione al 1° Novembre 1921.


Cap. 43

Top 42 ↑ cc44 → § 43a

Riassunto della situazione in Palestina
al 1° novembre 1921

da: Oriente Moderno,
Anno I, Nr. 6, p. 331
15 novembre 1921.

Riassunto della situazione in Palestina al 1° novembre 1921. – I rilevanti impieghi di capitali ebrei in Transgiordania sono considerati in alcuni ambienti politici come indice di un nuovo mutamento della politica inglese in Palestina, con un ritorno dell’unione della Palestina e della Transgiordania in un unico Stato, secondo le ispirazioni dei Sionisti. Tale tendenza, che non ha avuto finora alcuna conferma ufficiale, scontenta Arabi e Cattolici, acuendo sempre più quello stato di diffusa agitazione, in cui si svolge da un pezzo la vita della Palestina.


Cap. 44

Top 43 ↑ cc45 → § 44a

Gli schemi definitivi dei Mandati
per la Mesopotamia e per la Palestina
da: Oriente Moderno,
Anno I, Nr. 6, p. 334-340
15 novembre 1921.

Gli schemi definitivi dei Mandati per la Mesopotamia e per la Palestina. – Come è noto, il Governo Britannico ha pubblicato ai primi di febbraio, in un «Libro Bianco» di 9 pagine che porta il numero [Cmd. 1176], i due schemi di Mandati per la Mesopotamia e per la Palestina, da presentarsi per l’approvazione alla Lega delle Nazioni. Questi testi sono stati riprodotti anche dal Times nei numeri del 3 e 5 febbraio 1921. Essi vennero comunicati al Segretario della Lega delle Nazioni, Sir Eric Drummond, accompagnati da una lettera di A. J. Balfour, delegato inglese presso la Lega delle Nazioni, con la data del 6 dicembre 1920.

Il 29 agosto 1921 sono usciti i testi definitivi (1) in forma di «Libro Bianco» [Cmd 1500], che traduciamo mettendo in corsivo le clausole, gli articoli e le parole che mancavano nel primo schema.

I. – SCHEMA DEL MANDATO PER LA MESOPOTAMIA.

Il Consiglio della Lega delle Nazioni considerando che, secondo l’art. 132 del Trattato di pace firmato a Sèvres il 10 agosto 1920, la Turchia ha rinunziato a favore delle principali potenze alleate ad ogni diritto e titolo sulla Mesopotamia;

considerando che, secondo l’art. 94 di detto Trattato, le alte Parti contraenti hanno convenuto che la Mesopotamia, in base al quarto paragrafo dellart. 22 della parte I (Statuto della Lega delle Nazioni), sia riconosciuta provvisoriamente quale Stato indipendente, salvo l’obbligo di ricevere consigli ed assistenza nella sua amministrazione da un Mandatario, fino al giorno in cui sarà capace di reggersi da sé («stand alone»), e che la delimitazione dei confini della Mesopotamia, diversi da quelli stabiliti in detto Trattato, e la scelta del Mandatario debbano essere fatte dalle principali Potenze alleate;

considerando che le principali Potenze alleate hanno scelto S. M. Britannica quale Mandatario per la Mesopotamia;

considerando che le condizioni del Mandato nei rispetti della Mesopotamia sono state formulate nei termini seguenti e presentate al Consiglio della Lega per l’approvazione;

considerando che S. M. Britannica ha accettato il Mandato su detti territori e si è impegnata ad esercitarlo per conto della Lega delle Nazioni, in conformità delle clausole che seguono;

approva le condizioni di detto Mandato come segue:

Art. 1. La Potenza mandataria (1), nel più breve tempo possibile, che non dovrà oltrepassare i tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Mandato, elaborerà uno Statuto organico («Organic Law») per la Mesopotamia, il quale sarà sottoposto per l’approvazione al Consiglio della Lega delle Nazioni, e sarà da questo approvato al più presto possibile. Questo Statuto organico Sarà elaborato consultando le autorità indigene, tenendo conto dei diritti, interessi e desideri di tutte le popolazioni abitanti il territorio sottoposto a mandato. Esso conterrà misure destinate a facilitare il progressivo sviluppo della Mesopotamia a Stato indipendente. In attesa che entri in vigore tale Statuto organico, l’amministrazione della Mesopotamia sarà condotta in accordo con lo spirito del presente Mandato.

Art. 2. La Potenza mandataria potrà mantenere truppe nei territorii sottoposti al suo Mandato, per la difesa di questi territorii. Fino all’entrata in vigore dello Statuto organico ed al ristabilimento della sicurezza pubblica, essa potrà organizzare e adoperare forze locali necessarie al mantenimento dell’ordine e alla difesa di questi territorii. Tali forze potranno venir arruolate solamente fra gli abitanti dei territorii sottoposti al Mandato.

Dette forze locali dipenderanno perciò dall’autorità del luogo, e saranno sempre soggette al controllo che su di esse forze sarà esercitato dalla Potenza mandataria. Il Governo della Mesopotamia non le adopererà per altri scopi che quelli sopra indicati, eccetto che con il consenso della Potenza mandataria (2).

Nulla nel presente articolo potrà impedire al Governo della Mesopotamia di contribuire alle spese del mantenimento di qualsiasi forza armata tenuta in Mesopotamia dalla Potenza mandataria.

La Potenza mandataria avrà in ogni tempo il diritto di servirsi delle strade, delle ferrovie e dei porti della Mesopotamia per il movimento di forze armate e per il trasporto di combustibili e di rifornimenti.

Art. 3. Alla Potenza mandataria sarà affidato il controllo dei rapporti della Mesopotamia con l’estero, e il diritto di concedere gli «exequatur» ai consoli nominati da potenze straniere. Essa avrà anche il diritto di esercitare la protezione diplomatica e consolare sui cittadini della Mesopotamia che si trovino fuori dei suoi limiti territoriali.

Art. 4. Alla Potenza mandataria spetterà la responsabilità di provvedere a che nessun territorio mesopotamico venga ceduto, affittato, o in alcun modo sottoposto al controllo del Governo di alcuna Potenza straniera.

Art. 5. Le immunità e i privilegi degli stranieri, compresi i vantaggi di giurisdizione consolare e di protezione in altri tempi goduti, per Capitolazioni o per consuetudine, nell’Impero Ottomano, sono definitivamente abrogati in Mesopotamia.

Art. 6. Alla Potenza mandataria spetterà la responsabilità di provvedere a che il sistema giudiziario da stabilirsi in Mesopotamia salvaguardi: a) gl’interessi degli stranieri; b) la legge e (fin dove sarà ritenuto opportuno) la giurisdizione attualmente vigente in Mesopotamia, nei riguardi delle questioni derivanti dalle credenze religiose di alcune comunità (quali le leggi dei «Wakf» e lo statuto personale). In particolare la Potenza mandataria si impegna a che il controllo e l’amministrazione dei «Waqf» siano esercitati in accordo con il diritto canonico («religious law») e con le disposizioni dei fondatori.

Art. 7. In attesa di addivenire con Potenze straniere a speciali accordi intorno all’estradizione relativamente alla Mesopotamia, i trattati di estradizione in vigore fra Potenze straniere e la Potenza mandataria saranno applicati alla Mesopotamia.

Art. 8. La Potenza mandataria assicurerà a tutti completa libertà di coscienza, e il libero esercizio di tutte le forme di culto, purché siano salvi l’ordine pubblico e la morale. Nessuna differenza di nessun genere sarà fatta fra gli abitanti della Mesopotamia a causa di razza, di religione o di lingua. La Potenza mandataria promuoverà l’istruzione per mezzo delle lingue indigene della Mesopotamia. Non sarà negato o diminuito il diritto di ogni comunità al mantenimento di scuole proprie, per l’educazione dei suoi membri nella sua propria lingua (purché si conformino ai requisiti educativi d’ordine generale che l’Amministrazione potrà imporre).

Art. 9. Nulla in questo Mandato dev’ essere interpretato nel senso che conferisca alla Potenza mandataria l’autorità di ingerirsi nella costruzione ed amministrazione («management») dei santuari, le immunità dei quali sono garantite.

Art. 10. Spetterà alla Potenza mandataria di esercitare sulle attività dei missionarii in Mesopotamia la sorveglianza che può essere richiesta per il mantenimento dell’ordine e pel buon Governo. Salvo tale sorveglianza, nessuna misura verrà presa in Mesopotamia tale da impedire dette attività od ingerirsene, o usar differenze di trattamento a danno di qualsiasi missionario, a causa della sua religione o nazionalità.

Art. 11. La Potenza mandataria dovrà vigilare a che non sia fatta alcuna differenza di trattamento a danno dei cittadini di qualsiasi Stato appartenente alla Lega delle Nazioni (comprese le società costituite secondo le leggi di tali Stati), in confronto ai cittadini della Potenza mandataria o di qualsiasi Stato straniero, per tutto quanto si riferisce a tasse, commercio, navigazione, esercizio di industrie e di professioni, o nel trattamento di navi mercantili o di aereonavi civili. Similmente nessuna distinzione sarà fatta in Mesopotamia contro le merci provenienti da uno qualsiasi di tali Stati o ad essi destinate, e vi sarà libertà di transito, a giuste condizioni, attraverso la zona sottoposta a mandato.

Salvo le condizioni suddette il Governo mesopotamico potrà, su consiglio della Potenza mandataria, imporre tasse e dazi doganali che crederà necessarii, e prendere le misure che gli parranno più opportune per promuovere lo sviluppo delle risorse naturali del paese e per salvaguardare gl’interessi della popolazione.

Nulla in questo articolo impedirà al Governatore mesopotamico, su consiglio della Potenza mandataria, di concludere accordi doganali speciali con qualsiasi Stato il cui territorio nel 1914 era interamente compreso nella Turchia asiatica o nell’Arabia.

Art. 12. La Potenza mandataria aderirà per conto della Mesopotamia a qualsiasi convenzione internazionale generale già esistente o che possa venir conclusa in seguito, con l’approvazione della Lega delle Nazioni, relativamente al traffico degli schiavi, delle armi e munizioni, delle medicine, o relativamente all’eguaglianza commerciale, alla libertà di transito e navigazione, alle leggi sulla navigazione aerea, comunicazioni ferroviarie, postali, telegrafiche e radiotelegrafiche, o alla proprietà artistica, letteraria, industriale.

Art. 13. La Potenza mandataria assicurerà, per quanto lo permettano le condizioni sociali, religiose e altre, la collaborazione del Governo mesopotamico, nell’esecuzione di qualsiasi politica comune adottata dalla Lega delle Nazioni per prevenire e combattere malattie, comprese quelle delle piante e degli animali.

Art. 14. La Potenza mandataria, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Mandato, otterrà la promulgazione e assicurerà l’esecuzione di una legge sulle antichità, basata sul contenuto dell’art. 421 della Parte XIII del Trattato di Pace con la Turchia. Questa legge sostituirà l’antica legge ottomana, sulle Antichità, e garantirà parità di trattamento, in materia di ricerche archeologiche, ai cittadini di tutti gli Stati appartenenti alla Lega delle Nazioni.

Art. 15. All’entrata in vigore dello Statuto organico saranno presi accordi fra la Potenza mandataria e il Governo mesopotamico circa le condizioni alle quali quest’ultimo si assumerà i lavori pubblici ed altri servizii di carattere permanente, i cui benefici passeranno al Governo mesopotamico.

Tali accordi saranno comunicati al Consiglio della Lega delle Nazioni.

Art. 16. Nulla in questo Mandato impedirà alla Potenza Mandataria di stabilire un sistema d’autonomia locale per le aree prevalentemente curde nella Mesopotamia, quand’esso possa essere considerato opportuno («suitable ») (1).

Art. 17. La Potenza mandataria presenterà al Consiglio della Lega delle Nazioni una relazione annua sulle misure prese durante l’anno per porre ad effetto le clausole («provisions») previste dal Mandato.

Copie di tutte le leggi e regolamenti promulgati od emessi durante l’anno saranno comunicate insieme alla relazione.

Art. 18. È necessario il consenso del Consiglio della Lega delle Nazioni per ogni modificazione ai termini del presente Mandato, purchè, nel caso di qualsiasi modificazione proposta dalla Potenza mandataria tale consenso sia dato dalla maggioranza del Consiglio.

Art. 19. – Nel caso che fra i membri della Lega delle Nazioni sorgesse qualsiasi divergenza sull’interpretazione o sull’applicazione dei presenti provvedimenti, tale da non potersi comporre per mezzo di negoziati, la divergenza sarà sottoposta al Tribunale Permanente di Giustizia Internazionale, previsto dall’Art. 14 dello Statuto della Lega delle Nazioni.

Art. 20. – Nel caso di scadenza del Mandato conferito al Mandatario con questa dichiarazione, il Consiglio della Lega delle Nazioni prenderà quei provvedimenti che riterrà necessarii per assicurare sotto la garanzia della Lega, che il Governo mesopotamico farà pienamente onore agl’impegni finanziarii legalmente assunti dal Mandatario nel periodo del Mandato, compresi i diritti degli impiegati dello Stato a pensioni e gratificazioni.

La presente copia sarà depositata negli archivii della Lega delle Nazioni. Copie autenticate saranno inviate dal Segretario Generale della Lega delle Nazioni a tutte le Potenze firmatarie del Trattato di Pace con la Turchia.

Note redazionali di “Oriente Moderno”

(1) Presentati al Parlamento inglese nell’agosto 1921. Il titolo è: Mandates. Final draft of the Mandate for Mesopotamia and Palestine for the approval of the Council of the League of Nations. London, 1921, in-8°, 13 pp.

(2) Traduciamo così seguendo l’uso italiano; il testo inglese ha sempre The Mandatory «Il Mandatario».

(3) Il primo schema aveva: «la quale (potenza mandataria) non le adopererà per altri scopi che quelli sopra indicati, eccetto che con il consenso del Governo della mesopotamia».

(4) Questo articolo, che mancava nel primo schema, fu introdotto in seguito all’aggravarsi delle turbolenze da parte dei Curdi. Cfr. Oriente Moderno, fasc. 3°, pagina 136; fasc. 4°, p. 220 col. I; fasc. 5°, p. 284 colonna II. Sulla questione curda al Congresso della Pace, fasc. 2°, p. 72-75.


II. - SCHEMA DEL MANDATO PER LA PALESTINA.

Il Consiglio della Lega delle Nazioni considerando che, secondo l’art. 132 del Trattato di pace firmato a Sèvres il 10 agosto 1920, la Turchia ha rinunziato a favore delle principali potenze alleate ad ogni diritto e titolo sulla Palestina;

considerando che, secondo lart. 95 di detto Trattato, le alte Parti contraenti consentirono ad affidare, in base alle causole dell’art. 22 [Statuto SdN], l’amministrazione della Palestina, in quei confini che saranno determinati dalle principali Potenze alleate, ad un Mandatario che dev’essere scelto dalle dette Potenze;

considerando che, secondo il medesimo articolo, le alte Parti contraenti consentirono inoltre che il Mandatario avesse la responsabilità di eseguire la Dichiarazione fatta in origine il 2 novembre 1917 dal Governo di S. M. britannica, e adottata dalle altre Potenze alleate, in favore della fondazione in Palestina di una Sede nazionale per il popolo ebraico, (1) essendo chiaramente inteso che nulla sarebbe fatto che possa recar pregiudizio ai diritti civili e religiosi delle Comunità non ebraiche esistenti in Palestina, o ai diritti e allo statuto politico di cui godono gli Ebrei in qualsiasi altro paese;

considerando che in tal modo vengono riconosciute la connessione (“connection”) storica del popolo ebraico colla Palestina e le ragioni di ricostituire la sua Sede nazionale in quel paese;

considerando che le principali Potenze alleate hanno scelto S.M. britannica quale Mandatario per la Palestina;

considerando che le condizioni del Mandato nei rispetti della Palestina sono state formulate nella forma che segue e presentate al Consiglio della Lega per l’approvazione;

considerando che S. M. britannica ha accettato il mandato nei riguardi della Palestina ed ha acconsentito ad esercitarlo per conto della Lega delle Nazioni in conformità alle clausole che seguono;

approva le condizioni di detto Mandato come segue:

Art. 1. – S. M. britannica avrà il diritto di esercitare quale Mandatario, tutti i poteri inerenti al Governo di uno Stato sovrano, in quanto non siano limitati dai termini del presente Mandato.

Art. 2. - La Potenza mandataria (2) si assume la responsabilità di porre il paese in condizioni politiche, amministrative ed economiche tali da assicurare lo stabilimento di una Sede nazionale ebraica, qual è descritta nel preambolo, e lo sviluppo di istituzioni autonome («self-goverment institutions»), nonchè la salvaguardia dei diritti civili e religiosi di tutti gli abitanti della Palestina, senza distinzione di razza e di religione.

Art. 3. - La Potenza mandataria incoraggerà l’autonomia locale nella misura più ampia compatibile con le condizioni generali.

Art. 4. - Una Agenzia ebraica adatta sarà riconosciuta come Ente pubblico allo scopo di dar pareri e cooperare coll’Amministrazione della Palestina in quelle materie economiche, sociali e d’altra natura che possono influire sulla formazione della Sede nazionale ebraica e sull’interesse della popolazione ebraica della Palestina, e, salvo sempre il controllo dell’Amministrazione, di aiutare e partecipare allo sviluppo del paese.

L’Organizzazione Sionistica, - finché, a giudizio della Potenza mandataria, avrà organizzazione e costituzione corrispondenti allo scopo - sarà riconosciuta come tale Agenzia. Consigliandosi col Governo di S. M. britannica, essa prenderà le misure atte ad assicurare la cooperazione di tutti gli Ebrei che vogliano aiutare lo stabilimento della Sede nazionale ebraica.

Art. 5. - Alla Potenza mandataria spetterà di provvedere affinché nessun territorio palestinese sia ceduto, affittato, o posto in alcun modo sotto il controllo del Governo di qualsiasi Potenza straniera.

Art. 6. - L’Amministrazione della Palestina, mentre provvederà che i diritti e la posizione degli altri elementi della popolazione non siano pregiudicati, faciliterà l’immigrazione ebraica a condizioni convenienti, e incoraggerà, cooperando colla Agenzia ebraica, di cui all’art. 4, un compatto insediamento («lose settlement») di Ebrei nelle campagne, comprese le terre demaniali ed i terreni incolti non richiesti da fini pubblici.

Art. 7. - All’Amministrazione della Palestina spetterà la promulgazione di una legge sulla cittadinanza («a nationality law»). In questa legge dovranno essere incluse clausole elaborate in modo da facilitare l’assunzione della cittadinanza palestinese da parte di Ebrei che prendano stabile residenza in Palestina.

Art. 8. - Le immunità e i privilegi degli stranieri, compresi i vantaggi di giurisdizione consolare e di protezione in passato goduti per Capitolazioni o consuetudine nell’Impero Ottomano, sono definitivamente abrogati in Palestina.

Art. 9. - Alla Potenza mandataria spetterà di provvedere che il sistema giudiziario stabilito in Palestina salvaguardi: a) gl’interessi degli stranieri; b) la legge e (fin dove si riterrà opportuno) la giurisdizione attualmente vigente in Palestina riguardo ai problemi determinati dalle credenze religiose di alcune Comunità (quali le leggi dei «Wakf» e lo Statuto personale). La Potenza mandataria si impegna in particolare a che il controllo e l’Amministrazione dei «Wakf» siano esercitati in accordo con il diritto canonico («religious law») e con le disposizioni dei fondatori.

Art. 10. - In attesa di addivenire a speciali accordi intorno all’estradizione nei rispetti della Palestina, i trattati d’estradizione in vigore fra la Potenza mandataria ed altri Potenze straniere saranno applicati alla Palestina.

Art. 11. - L’Amministrazione della Palestina prenderà tutte le misure necessarie per salvaguardare gl’interessi della Comunità in connessione con lo sviluppo del paese e, in base all’art. 311 del Trattato di Pace colla Turchia, avrà piena e completa autorità di provvedere alla proprietà pubblica o al controllo di qualsiasi delle risorse naturali del paese o delle opere pubbliche, dei servizi ed imprese («utilities») stabiliti o da stabilirsi. Introdurrà un sistema fondiario adatto ai bisogni del paese, tenendo conto, fra l’altro, dell’opportunità di promuovere il compatto insediamento («settlement») e la coltivazione intensiva della terra.

L’Amministrazione potrà accordarsi collAgenzia ebraica di cui all’art. 4, per la costruzione o l’esercizio, a patti giusti ed equi, di tutti i lavori pubblici, servizi o imprese, e per lo sviluppo delle risorse naturali del paese, in quanto essi non siano direttamente assunti dall’Amministrazione. Ognuno di tali accordi provvederà a che gli utili ripartiti dall’Agenzia, direttamente o indirettamente, non eccedano un ragionevole interesse del capitale, e che gli ulteriori utili siano da essa devoluti a beneficio del paese in modo approvato dall’Amministrazione.

Art. 12. - Alla Potenza mandataria sarà affidata la direzione delle relazioni estere della Palestina, e il diritto di rilasciar « exequatur» ai consoli nominati dalle Potenze straniere. Essa avrà pure capacità di accordare protezione diplomatica e consolare ai cittadini della Palestina che si trovino fuori dei suoi limiti territoriali.

Art. 13. - Ogni responsabilità relativa ai Luoghi Santi e agli edifici o siti religiosi in Palestina, compresa quella di conservare diritti esistenti, di garantire il libero accesso ai Luoghi Santi, agli edifici e siti religiosi, e il libero esercizio del culto, nonché di assicurare quanto è richiesto dall’ordine pubblico e dal decoro, è assunta dalla Potenza mandataria, la quale ne risponderà soltanto di fronte alla Lega delle Nazioni in tutte le materie che con questa abbiano rapporto: purché nulla di quanto è previsto in quest’articolo impedisca alla Potenza mandataria di prendere coll’Amministrazione quegli accordi che possano essere ritenuti ragionevoli allo scopo di attuare le clausole di quest’articolo; e purché nulla in questo Mandato debba esser interpretato nel senso che conferisca alla Potenza mandataria l’autorità di ingerirsi nella costruzione o amministrazione («management») di santuarii puramente musulmani, le cui immunità sono garantite.

Art. 14. - Conforme all’art. 95 del Trattato di Pace colla Turchia, la Potenza mandataria s’impegna a nominare al più presto possibile una speciale Commissione per studiare e regolare tutte le questioni e rivendicazioni che riguardano le diverse Comunità religiose. Nella formazione di questa commissione sarà tenuto conto dei relativi interessi religiosi. Il Presidente della Commissione sarà nominato dal Consiglio della Lega delle Nazioni. Questa Commissione avrà il dovere di assicurare che determinati Luoghi Sacri, edifici o siti religiosi, considerati con speciale venerazione dai seguaci di una data religione, siano affidati al controllo permanente di enti adatti («suitable bodies») che rappresentino i seguaci della religione relativa (3).

La scelta dei Luoghi Santi, degli edifici o siti religiosi, da affidare a questi Enti, sarà fatta dalla Commissione, previa approvazione della Potenza mandataria.

In ogni caso previsto da questo articolo, non potranno tuttavia venir diminuiti il diritto e il dovere della Potenza mandataria a mantenere l’ordine e il decoro nel luogo; e gli edifici ed i siti saranno sottoposti ai provvedimenti delle leggi relative ai monumenti pubblici, da promulgarsi in Palestina con l’approvazione della Potenza mandataria.

I diritti di controllo conferiti in base a quest’articolo saranno garantiti dalla Lega delle Nazioni.

Art. 15. - La Potenza mandataria provvederà a che a tutti siano assicurati completa libertà di coscienza e il libero esercizio di tutte le forme di culto, a condizione soltanto che siano salvi il mantenimento dell’ordine pubblico e la morale.

Nessuna differenza di nessun genere sarà fatta fra gli abitanti della Palestina a causa di razza, di religione o di lingua. Nessuna persona sarà esclusa dalla Palestina per il solo motivo della sua credenza religiosa.

Non sarà negatto o diminuito il diritto di ogni Comunità al mantenimento di scuole proprie per l’educazione dei suoi membri nella sua propria lingua (purché si conformino ai requisiti educativi d’ordine generale che l’Amministrazione potrà imporre).

Art. 16. - Spetterà alla Potenza mandataria esercitare, sugli enti religiosi e caritatevoli d’ogni credenza (4) in Palestina, quella sorveglianza che potrà esser richiesta per il mantenimento dell’ordine pubblico e del buon governo. Eccetto questa sorveglianza, nessuna misura potrà essere adottata in Palestina tale da impedire le intraprese di tali enti (5), od ingerirsene o far differenza nei confronti di qualsiasi rappresentante o membri di essi, a motivo della sua religione o nazionalità (6).

Art. 17. - L’Amministrazione della Palestina potrà organizzare, in base al volontariato, le forze necessarie per conservare la pace e l’ordine nonché per la difesa del paese, salva tuttavia la sorveglianza della Potenza mandataria; ma non dovrà adoperarle per altri fini che non siano quelli sopra specificati, se non col consenso della Potenza mandataria (7).

Nessuna forza militare, navale o aerea, che non serva ai fini suddetti, potrà essere arruolata o mantenuta dall’Amministrazione della Palestina.

Nulla in quest’articolo potrà impedire all’Amministrazione della Palestina di concorrere alle spese per il mantenimento delle forze tenute dalla Potenza mandataria.

La Potenza mandataria avrà in ogni tempo facoltà di servirsi delle strade, delle ferrovie e dei porti della Palestina per il movimento di forze armate e per il trasporto di combustibili e di rifornimenti.

Art. 18. - La Potenza mandataria dovrà vigilare a che non si faccia alcuna differenza in Palestina a danno dei cittadini di qualsiasi Stato membro della Lega delle Nazioni (comprese le compagnie costituitesi secondo le loro leggi), in confronto ai cittadini della Potenza mandataria o di ogni altro Stato estero in materia di tasse, commercio, navigazione, esercizio d’industrie o professioni, o nel trattamento di navi mercantili o di aereonavi civili. Similmente nessuna distinzione sarà fatta in Palestina contro merci provenienti da uno qualsiasi dei detti Stati o a loro destinate, e vi sarà libertà di transito, a giuste condizioni, attraverso la zona soggetta a mandato.

Salvo il già detto e salvo le altre clausole di questo Mandato, l’Amministrazione della Palestina potrà, su consiglio della Potenza mandataria, imporre le tasse e i dazi doganali che riterrà necessarii, e prendere le misure che considererà migliori per promuovere lo sviluppo delle risorse naturali del paese e per salvaguardare gl’interessi della popolazione.

Nulla in quest’articolo potrà impedire al Governo della Palestina, su consiglio della Potenza mandataria, di concludere uno speciale accordo doganale con qualsiasi Stato, il cui territorio era nel 1914 compreso interamente nella Turchia Asiatica o nell’Arabia.

Art. 19. - La Potenza mandataria aderirà, per conto dell’Amministrazione, ad ogni convenzione internazionale generale già in vigore o che possa venir conclusa più tardi con l’approvazione della Lega delle Nazioni, relativamente al commercio degli schiavi, al traffico delle armi, delle munizioni, delle medicine, o relativamente all’eguaglianza commerciale, alla libertà di transito e di navigazione, alla navigazione aerea, alle comunicazioni postali, telegrafiche o radiotelegrafiche, o alla proprietà letteraria, artistica e industriale.

Art. 20. - La Potenza mandataria coopererà a nome dell’Amministrazione della Palestina, per quanto lo permettano le condizioni religiose, sociali o d’altra natura, all’esecuzione di qualsiasi politica comune adottata dalla Lega delle Nazioni per prevenire o combattere malattie , comprese quelle delle piante e degli animali.

Art. 21. - La Potenza mandataria otterrà, entro 12 mesi dalla data in cui il Mandato andrà in vigore, la promulgazione e garantirà l’esecuzione della Legge sulle antichità basata sulle clausole dell’art. 121, della parte XIII del Trattato di Pace colla Turchia. Questa Legge sostituirà la vecchia legge ottomana sulle antichità, e garantirà eguale trattamento in materia di ricerche archeologiche ai cittadini di tutti gli Stati, membri della Lega delle Nazioni.

Art. 22. - L’inglese, l’arabo e l’ebraico saranno le lingue ufficiali della Palestina. Ogni insegna o iscrizione in arabo su francobolli o monete in Palestina sarà ripetuta in ebraico, ed ogni insegna o iscrizione in ebraico sarà ripetuta in arabo.

Art. 23. - L’amministrazione della Palestina riconoscerà i giorni festivi delle rispettive Comunità in Palestina come giorni legali di riposo per i membri di quella Comunità.

Art. 24. - La Potenza mandataria presenterà al Consiglio della Lega delle Nazioni una relazione annuale intorno alle misure prese nell’anno per eseguire le clausole del Mandato. Copie di tutte leggi e regolamenti promulgati o pubblicati nell’anno saranno comunicate insieme alla relazione.

Art. 25. – Nei territorii posti fra il Giordano e il confine orientale della Palestina quale è stato definitivamente determinato, la Potenza mandataria avrà il diritto di rimandare o di sospendere l’applicazione di quelle clausole del presente Mandato che essa ritiene inapplicabili alle attuali condizioni di quel territorio, ed a prendere, per la sua amministrazione, le misure che riterrà conformi a dette condizioni, purché non sia fatto alcun atto incompatibile con gli articoli 15, 16 e 18 (8).

ART. 25. - Qualunque divergenza sorgesse fra i membri della Lega delle Nazioni intorno all’interpretazione o all’applicazione di queste clausole, la quale non potesse essere risoluta con negoziati, sarà sottoposta al Tribunale Permanente di Giustizia Internazionale preveduto dall’art. 14 dello Statuto della Lega delle Nazioni.

Art. 26. - È necessario il consenso del Consiglio della Lega delle Nazioni per qualunque modificazione ai termini del presente Mandato, purché, nel caso di qualsiasi modificazione proposta dalla Potenza mandataria, tale consenso sia dato dalla maggioranza del Consiglio.

Art. 27. - Nel caso di scadenza del Mandato conferito alla Potenza mandataria con questa Dichiarazione, il Consiglio della Lega delle Nazioni prenderà quegli accordi che saran ritenuti necessari per salvaguardare in perpetuo, sotto la garanzia della Lega, i diritti assicurati dagli art. 13 e 14 e per assicurare, sotto la garanzia della Lega, che il Governo di Palestina faccia pienamente onore agli obblighi finanziari assunti in modo legittimo dall’Amministrazione della Palestina durante il periodo del Mandato, compresi i diritti degli impiegati dello Stato a pensioni o gratificazioni.

La presente copia sarà depositata negli archivi della Lega delle Nazioni, e copie autentiche saranno trasmesse dal Segretario Generale della Lega delle Nazioni alle Potenze firmatarie del Trattato di Pace colla Turchia.

Note redazionali di “Oriente Moderno”

(1) «A national home for the Jewish people». È la famosa «dichiarazione» di Balfour.
(2) Traduciamo così seguendo l’uso italiano; il testo inglese ha sempre The Mandatary «Il Mandatario».
(3) Ad illustrazione di questo articolo si veda Oriente Moderno, fasc. 5°, p. 272-279.
(4) Il testo primitivo aveva «sulle attività dei missionari» (cfr. l’art. 10 del Mandato per la Mesopotamia). Le ragioni del mutamento sono evidenti.
(5) Nel testo primitivo: «tali attività».
(6) Nel testo primitivo: «di qualsiasi missione, a motivo di religione e nazionalità».
(7) Nel testo primitivo: «che [cioè la Potenza mandataria] non dovrà adoperarle… se non col consenso dell’Amministrazione della Palestina».
(8) Questo articolo riguarda la Transgiordania, sulla quale, oltre alle informazioni ricorrente nella rubrica “Notizie varie” dei vari fascicoli, si veda Oriente Moderno, fasc. 5, p. 269-270.


Cap. 45

Top 44 ↑ cc 46 → § 45a

Il XII Congresso Sionista di Carlsbad
da: Oriente Moderno,
Anno I, Nr. 6, p. 350-356
15 novembre 1921.

Il Congresso sionistico di Carlsbad, (1) riunitosi dopo otto anni di interruzione, aveva sostanzialmente i seguenti compiti da assolvere: ricostruire il meccanismo dell’organizzazione superato dagli avvenimenti e dall’incremento politico del sionismo, e danneggiato dalla guerra; tracciare il piano finanziario, trovare cioè i mezzi corrispondenti alle possibilità di realizzazione offerte al sionismo dal consenso delle grandi Potenze per ricostruire in Palestina il centro nazionale ebraico; elaborare il piano economico di cotesta ricostruzione; prendere posizione di fronte agli avvenimenti più importanti della vita ebraica accaduti nel periodo della guerra e del dopo guerra; elaborare le direttive politiche dell’organizzazione sionista dinanzi alla situazione, fattasi molto più complicata di prima, del vicino Oriente. Non tutti questi compiti sono stati assolti dal Congresso con eguale chiarezza e pienezza; cosa che si spiega colla grandezza del problema considerato nel suo complesso. Molto però si è fatto al congresso stesso; fra l’altro furono gettate le basi e le linee direttive entro le quali svolgerà la sua opera il nuovo Esecutivo sionistico.

Al Congresso erano rappresentati circa 800.000 Ebrei; sicché l’organizzazione sionistica appare come il partito più forte dell’ebraismo ed è tale che se non raccoglie nelle sue fila organizzate la maggioranza del popolo ebraico, la tiene senza dubbio sotto la sua influenza. I 542 delegati presenti si dividevano, secondo i singoli paesi, nel modo seguente: 65 di Polonia, 42 di America, 40 di Russia ed Ucraina, 38 di Galizia, 21 di Palestina, 16 di Rumenia e Transilvania, 11 di Germania, 10 di Austria; il resto era diviso fra i paesi con nuclei ebraici poco numerosi: Inghilterra con 7 delegati, Belgio con 3, Italia con 2, Francia con l, ecc. Questa divisione si riferisce però solo ai cosi detti «Sionisti in generale», cioè Sionisti senza alcuna spiccata tendenza politica o sociale, i quali si sono uniti al congresso nel «blocco medio borghese»; mentre i partiti propriamente detti del sionismo, composti quasi esclusivamente degli Ebrei dell’Europa orientale e dell’America, erano distinti nel modo seguente: la frazione misrachi (cioè Ebrei religiosi che chiedono nella ricostruzione palestinese l’applicazione degli ordnamenti della Legge) con 97 delegati ; la frazione hapoel hazair (socialisti moderati) 26 delegati, le frazioni poalé zion e zeire zion (socialisti di sinistra) 42 delegati.

Il primo compito a cui il Congresso si apprestò, e che fu risolto in modo soddisfacente, fu quello dell’organizzazione. Il vecchio meccanismo si era manifestato poco elastico ed aveva inoltre il difetto di lasciare eccessiva libertà all’Esecutivo che, una volta eletto dal Congresso, poteva agire quasi senza controllo. Il nuovo meccanismo, quale è stato elaborato dal Congresso, consta del Congresso che si raccoglie ogni due anni ed è eletto da tutti i pagatori dello scekel (tessera dell’organizzazione sionistica) sulla base del diritto eguale, proporzionale, diretto, senza esclusione delle donne, ecc.; dal Consiglio centrale che viene convocato a seduta annua ed è eletto dalle Federazioni territoriali in base ad un delegato su ogni 2.000 pagatori di scekel; dal Comitato d’Azione composto di 25 membri, eletti dal Congresso, che si raccoglie ogni tre mesi e dinanzi a cui l’Esecutivo è responsabile, sicchè i membri dell’Esecutivo che non godono la fiducia del C.d’A. devono dimettersi dalla carica, avendo però il diritto di appellarsi al Congresso; dall’Esecutivo composto di 13 membri, di cui 7 stanno a Londra e 6 in Palestina. Accanto a questi organi direttivi ed esecutivi è stato pure formato un Consiglio finanziario ed economico, composto di 7 membri ed avente il compito di elaborare ed esaminare i piani ed i progetti dell’azione economica in Palestina. Il congresso ha eletto il Comitato d’Azione alla cui presidenza è stato chiamato il rabb. magg. di Vienna, dott. Chajes, illustre scienziato dell’ebraismo; il Consiglio economico e l’Esecutivo, composto di Chaim Weizmann, presidente dell’organizzazione sionistica, Nahum Sokolow, presidente dell’Esecutivo, Lichtheim, Jabotinsky, Motzkin (finora segretario generale del Comité des Délégations juives, che raccoglie i rappresentanti dei vari nuclei ebraici della diaspora), Soloveicik (finora Ministro degli Affari ebraici nella Lituania), Cowen (questi sette con sede a Londra) e poi Ussishkin, Eder, Rosenblatt, Ruppin, Sprinzak con sede in Palestina. In questo Esecutivo sono rappresentate le frazioni dei misrachi e dei socialisti moderati; i socialisti di sinistra hanno declinato l’offerta fatta loro d’inviare il loro rappresentante nell’Esecutivo.

Nella sfera dell’organizzazione rientra anche il Fondo di Ricostruzione (Keren Hajesod) che lavorerà in istretto contatto con l’organizzazione sionistica, ma costituirà un ente a sè, a somiglianza del Fondo Nazionale Ebraico e della Banca Palestinese. Il Consiglio del F. d. R. sarà composto per metà dai rappresentanti della organizzazione sionistica, per metà dagli eletti dei contribuenti al Fondo. Ammettendo questi ultimi, l’organizzazione fa entrare per la prima volta nei suoi istituti i non-sionisti. In tal modo è aperta la via a tutti coloro che desiderino collaborare alla ricostruzione palestinese senza che essi debbano perciò assumere la responsabilità di tutto quello che il sionismo fa in altri campi della vita ebraica e senza che partecipino necessariamente alle idealità nazionali cui s’ispira il sionismo. Ciò sta in rapporto coll’enorme lavoro che l’organizzazione vede dinanzi a sè; lavoro che essa sente di non poter adempiere se non mediante lo sforzo concorde di tutto l’ebraismo. Il problema di attrarre all’opera sionistica le forze non-sionistiche è diventato negli ultimi anni uno dei più angosciosi e difficili. Mentre una corrente dell’organizzazione (la cosi detta corrente americana capitanata dal giudice Brandeis) credeva di risolverlo vuotando il sionismo del suo contenuto nazionale e facilitando cosi l’ingresso alle forze ebraiche non-nazionali (le cosi dette assimilatorie), il Congresso ha riconfermato in una serie di risoluzioni il carattere nazionale del sionismo, ma ha creato nel Fondo di Ricostruzione un istituto aperto a tutti gli Ebrei che vogliono prendere parte alla ricostruzione economica della Palestina.

Cotesto Fondo di Ricostruzione deve diventare la fonte massima delle risorse finanziarie del sionismo, lo scekel servendo per i soli bisogni amministrativi dell’organizzazione. Fu confermata come sua base la decima del patrimonio e del reddito, obbligatoria per tutti i Sionisti; sono però invitati a pagarla tutti gli Ebrei. Una parte di questo capitale andrà devoluta a fondo perduto, in opere di carattere nazionale (educazione, scuole, ecc.), l’altra parte sarà investita in opere agricole ed industriali che potranno dare un certo profitto. Per i prossimi cinque anni i sottoscrittori non avranno però alcun diritto ai dividendi, che potranno eventualmente esser distribuiti solo cominciando dall’anno 1927. ln che modo si intenda distribuire il denaro del K. H., (1) si può rilevare dal bilancio dell’organizzazione sionistica presentato per l’anno 5682 (settembre 1921-settembre 1922). Questo bilancio è diviso in tre categorie: per la prima, che comprende le spese ordinarie della Palestina (amministrazione) e gli «investimenti nazionali» (educazione, scuole, biblioteche, igiene pubblica, colonizzazione agricola, fondo per gli immigranti, ecc.) è preventivata la somma di L. sterline 656.000; la seconda categoria abbraccia gli investimenti economici, soprattutto i crediti per la colonizzazione agricola e per le industrie urbane ed i lavori d’irrigazione (L. sterline 550.000); la terza categoria comprende le somme che saranno devolute dal Fondo di Ricostruzione al Fondo Nazionale per l’acquisto di terreni (Lst. 300,000). In complesso il bilancio palestinese ammonta a Lst. 1.506.000, a cui si deve aggiungere ancora il bilancio europeo (organizzazione) di Lst. 34.200.

Questo bilancio dà un’idea del piano di lavoro futuro dell’organizzazione sionistica. I Sionisti non possono sperare che i nuovi immigranti provvedano alla loro esistenza col commercio: la Palestina è un paese essenzialmente agricolo che presenta un grande deficit nel bilancio commerciale (le uscite costituiscono circa il 15% elle entrate), ed i commercianti che già vivono in Palestina sono fin d’ora troppi. Gli immigranti potranno vivere solo se diventeranno i produttori vuoi nell’agricoltura vuoi nell’industria o nei lavori pubblici. L’organizzazione ha finora rivolto la massima attenzione, – e il Congresso ha riconfermato questa tendenza, – all’agricoltura, partendo dal concetto che solo l’acquisto della terra e una solida classe agricola ebrea possono dare stabilità e normale struttura sociale al rinascente centro nazionale ebraico. Quindi: acquisto di terreni, scuole agricole (in Palestina e nei paesi della dispersione), stazioni sperimentali, tentativi di coltura intensiva; istituti di credito agrario e banche ipotecarie; nelle città: costruzione di case, credito, informazioni, appoggio alle imprese industriali, azione per un regime doganale più razionale (oggi in Palestina la dogana preleva su qualunque merce importata l’11% del suo valore), istituti di credito alle cooperative. Fra il Lavoro agricolo e quello industriale l’organizzazione fa una differenza di massima; e mentre si appresta ad accordare larghi crediti all’agricoltura e a devolvere anzi forti somme a fondo perduto per il suo incremento, lascia il campo industriale all’iniziativa privata. La ragione di questa differenza deve ricercarsi così nel carattere nazionale del sionismo (e quindi nella preferenza data all’agricoltura come la base più solida della nazione), come nel fatto che l’appoggio dato finora ai gruppi cooperativi dei contadini ebrei ha dato, in complesso, risultati più che soddisfacenti, sicché si può affermare che la maggior parte del patrimonio agricolo degli Ebrei in Palestina si sviluppa e cresce grazie alle cooperative agricole operaie. La prima base per una colonizzazione agricola più vasta è data dal terreno acquistato l’anno scorso dal Fondo Nazionale (80.000 dunam). Molte speranze ripongono i tecnici nel piano di irrigazione dell’ing. Rutenberg, che deve trarre l’energia idraulica dall’Awgia; anche questi lavori si compiono coi mezzi dell’organizzazione. Col bilancio approvato dal Congresso si spera di poter trasportare nel paese, nei primi anni, circa 30.000 uomini all’anno. Si intende che collo sviluppo della vita industriale le possibilità d’immigrazione aumenteranno continuamente. Va notato che nell’ultimo anno sono immigrati in Palestina solo circa 8 mila uomini e che fra i grandi progressi fatti dall’opera ebraica v’è da registrare solo il già menzionato acquisto del terreno e la fondazione della Banca operaia (con Lst. 50.000 di capitale versato). Tutto questo è senza dubbio inferiore al compito che si è assunta l’organizzazione; e dipende sopra tutto dalla catastrofe economica che si è abbattuta sull’ebraismo dell’Europa orientale e media, tagliandone una parte completamente fuori dall’opera sionistica e diminuendo all’estremo le capacità finanziarie dell’altra parte. Le maggiori speranze sionistiche in senso economico si concentrano quindi sull’ebraismo americano - fino a che sia di nuovo risorto l’ebraismo della Russia del Sud e si rafforzi la situazione finanziaria dell’ebraismo di Polonia.

I problemi dell’organizzazione, della finanza del lavoro economico sono stati discussi in un’atmosfera di calma relativa, ed hanno trovato consenzienti nei principi generali quasi tutti i delegati; qualcuno insisteva sulla necessità di spendere il denaro in modo possibilmente più razionale, coi criteri economici; c’erano d’altra parte i gruppi che accentuavano la necessità di spendere nei primi tempi piuttosto con una certa larghezza. Ma si è trovata facilmente la sintesi delle due correnti; ed anche il principio della decima, che prima del Congresso aveva sollevato nell’opinione pubblica sionista qualche obbiezione, non ha trovato a Carlsbad seri oppositori. Maggiore passionalità produssero i problemi politici.

La stessa corrente capitanata da Brandeis, che domandava un’opera puramente economica, nazionale, in Palestina, non voleva che l’Organizzazione sionistica si occupasse delle questioni politiche ebraiche nelle terre della dispersione. D’altra parte gli avvenimenti della guerra e del dopo guerra hanno prodotto un largo movimento nelle folle ebraiche, inteso ad ottenere i diritti di minoranze nazionali, ed hanno contemporaneamente allargato di molto l’influenza del sionismo fra gli Ebrei e la sua autorità fra i non-ebrei, inclusi i Governi europei e quello americano. Ne derivò che l’Organizzazione sionistica si vede posta in prima linea nella lotta intrapresa dall’ebraismo per la difesa della sua vita e dei suoi diritti nazionali, tanto che il Sokolow, presidente dell’Esecutivo sionistico, è nello stesso tempo presidente del Comitato delle Delegazioni ebraiche; il Soloveicik, il neo-eletto membro dell’Esecutivo, è ministro degli Affari ebraici in Lituania; l’on. Grünbaum, sionista polacco molto in vista, è il leader del gruppo ebraico nel Sejm polacco; l’on. Stricker occupa la stessa posizione in Austria, ecc. Tale è l’origine del dissidio intorno alla politica sionista, per cosi dire, interna, fra gli Ebrei. Il gruppo di Brandeis è stato rappresentato molto scarsamente al Congresso: come è noto, cotesto gruppo era stato sconfessato dagli stessi Sionisti americani nella loro ultima conferenza del giugno scorso e, rimasto in minoranza, ha preferito di uscire addirittura dall’organizzazione formando una società a sè, il «Palestine Development Council». Chi ha difeso il punto di vista di questo gruppo sono stati soprattutto: il sionista olandese De Lieme, il sionista belga Jean Fischer, il sionista tedesco Julius Simon. La loro opposizione all’Esecutivo, il quale si rendeva solidale col risveglio della vita nazionale nell’ebraismo della dispersione (il Sokolow dichiarò fieramente: «Dovunque e sempre, quando si tratta di difendere l’onore ed il diritto del popolo ebraico, io interverrò a nome dell’Organizzazione sionistica. Chi deve farlo? Un Comitato qualunque che rappresenta qualche centinaio di filantropi o noi che rappresentiamo milioni di Ebrei?»), non ha avuto però alcun successo e il Congresso ha votato la risoluzione per cui «si conferma il manifesto dell’Organizzazione sionistica (pubblicato nellottobre 1918), il quale proclamava la rivendicazione dei diritti nazionali per quei nuclei del popolo ebraico che vivono in dispersione e che questi diritti domandino, come una delle méte che l’organizzazione sionistica si è posta durante la guerra». Risoluzioni analoghe furono adottate intorno all’attività sionistica nel Comitato delle Delegazioni ebraiche e nei diversi Parlamenti del mondo.

Più passionata fu la discussione intorno alla politica estera del passato Esecutivo, politica che era spesso sembrata priva di direttive chiare e precise – ciò che si spiega colla situazione addirittura disperata in cui l’ebraismo si era trovato negli ultimi anni della guerra e nel dopo guerra. L’Esecutivo si è presentato al Congresso recando la massima conquista politica del sionismo – la dichiarazione di Balfour-Imperiali-Pichon, - ma anche con le due sollevazioni arabe, quella di Gerusalemme del 1920 e quella di Giaffa del 1921. La dichiarazione è stata accolta dal Congresso con i sensi della massima riconoscenza; ma non sono mancate voci di scetticismo rispetto all’opera delle Potenze occidentali o, per lo meno, di coloro che oggi stanno a capo dei rispettivi Governi. E questa nota di scetticismo fu recata dallo stesso Weizmann; il quale affermò che l’alleanza fra il sionismo e la Gran Bretagna non è basata su tali interessi inglesi che rendano il sionismo indispensabile per l’Inghilterra, e che ciò richiede quindi da parte dei Sionisti una politica accorta e un lavoro continuo e tenace, senza del quale tutte le dichiarazioni ufficiali sono pezzi di carta. «Se voi, o signori, ha detto Weizmann, vi immaginate che la coincidenza degli interessi ebraici con quelli della Potenza mandataria sia di natura strategica, costruite sopra una falsa base. Se voi credete che noi ci siamo prestati ad essere gli agenti della politica imperialista inglese in Palestina e nell’Oriente vicino, costruite sopra una falsa base… Se voi domandaste oggi a tutti gli imperialisti inglesi se han bisogno della Palestina per i loro scopi imperialistici, voi ne avreste un “no” reciso. La Palestina è inutile per l’Inghilterra, dal punto di vista militare e strategico; coloro che si son immaginati che noi, cioè la Palestina ebraica, siamo assolutamente indispensabili nei confronti di quello che è il nervo vitale dell’Inghilterra, cioè il canale di Suez, si sono sbagliati. Se voi interrogherete i rappresentanti della marina e dell’esercito inglesi, su 100 risposte ne otterrete 95 contro l’occupazione della Palestina. Non immaginate di essere i difensori del canale di Suez. L’Inghilterra vi ha provveduto altrove ed in altro modo. Ma la coincidenza degli interessi che ci legano è un’altra. Essa si basa su quello che si chiama in inglese good will, la buona volontà del popolo ebraico. L’Inghilterra, col suo orizzonte mondiale, ha forse compreso più e prima di qualsiasi altra nazione che il problema ebraico avvolge il mondo come un’ombra e può diventare una forza enorme di costruzione ed una forza enorme di distruzione. E l’Inghilterra ha compreso che usare la buona volontà ebraica e incanalare le forze costruttrici ebraiche attraverso la Palestina sarebbe di un utile enorme. E perciò le forze inglesi che erano alla base della nostra politica non sono state i generali inglesi né gl’imperialisti inglesi, ma gli intellettuali inglesi». Ancora più esplicito è stato il rappresentante dei socialisti, Kaplansky, col quale Weizmann si è dichiarato quasi integralmente d’accordo: «La dichiarazione per sè non fissa definitivamente la posizione internazionale della Palestina nè la nostra situazione nel paese. Noi non abbiamo ancora la via aperta verso la Palestina. L’Inghilterra non va laggiù per noi, come noi non andiamo là per l'Inghilterra… I partiti reazionari d’Inghilterra cercheranno sempre di concludere un’alleanza con gli effendi (3) e saranno sempre contro di noi. Ma esiste un’altra Inghilterra. La nostra fortuna ed una prova della nostra vitalità consistono nel fatto che possiamo appoggiarci alle forze proletarie dell’Inghilterra… Il vero aiuto non ci verrà che da parte dell’Inghilterra operaia».

Al di fuori di questo accenno, nessun delegato ha potuto però scoprire alcuna forza internazionale sicura, a cui il movimento nazionale ebraico potrebbe appoggiarsi con assoluta fiducia, all’infuori del popolo ebraico medesimo. «Il nostro anelito verso la Terra d’Israele, il nostro anelito verso il lavoro e la libertà, il nostro anelito per la ricostruzione della nostra vita, la nostra disperazione sono le grandi forze rivoluzionarie, sono l’unica forza internazionale di cui possiamo servirci».

Con queste parole dello stesso leader socialista si mostrò concorde la totalità del Congresso, che concluse perciò i suoi lavori non con un appello al mondo civile o alle grandi Potenze, ma con un appello al popolo ebraico, invitandolo ai massimi sacrificî perché «la nostra opera in Terra d’Israele è in pericolo a causa della debolezza del nostro sforzo, dalla quale è derivata la nostra debolezza politica. Un’ombra avvolge i nostri diritti conquistati nella guerra e nella pace. L’ora è grave. Si moltiplicano ostacoli ed impedimenti. Nemici che vogliono strozzare la nostra speranza sollevano la testa. L’ora del cimento grave è venuta. Il nostro popolo deve raccogliere le sue forze creatrici e costruttrici».

Fra le altre questioni internazionali che furon trattate, nessun disaccordo o discussione venne sollevata dal problema dei Luoghi Santi, intorno al quale il Congresso si limitò alla seguente dichiarazione ufficiale di Sokolow: «Negli ultimi tempi si prese nuovamente la santità della Palestina come argomento contro il sionismo. Che la Palestina sia sacra per le grandi religioni dell’umanità è un fatto che non abbiamo mai trascurato. Noi comprendiamo i sensi di riverenza e d’entusiasmo che i Luoghi Santi del cristianesimo risvegliano nelle anime credenti; apprezziamo la pia devozione dell’Islam per i suoi monumenti religiosi. Abbiamo acquistato, nella lotta con noi stessi, questa nobiltà di calma e quest’altezza di stima. I più inviolabili diritti della fede e della libertà religiosa debbono regnare in Gerusalemme, la città nobilitata da Dio, poiché Gerusalemme non è solo una città, ma un principio: il principio della pace. Se esiste un luogo che un giorno avvincerà in un legame di fratellanza tutte le nazioni e le religioni, questo luogo è Gerusalemme. Fino a quel tempo devono esser mantenuti rapporti tali che siano basati sulla stima reciproca.

Per noi ogni pietra, ogni granello di sabbia di Palestina son sacri e desideriamo veder protetti e rispettati tutti i santuari del Paese. Tale dichiarazione facemmo a suo tempo al Venerabile Capo della Chiesa Cattolica, il quale ci dette piena espressione dei suoi sentimenti umanitari. Ci siamo fin da principio gravemente preoccupati che altri spiriti non venissero a guastare quell’opera iniziata colla coscienza della più alta responsabilità del Bene. Comunque sia, non vogliamo abbandonare la speranza che il cammino degli eventi ci faccia superare anche questo malinteso».

La più grave preoccupazione che provò il Congresso fu quella prodotta dalla situazione in Palestina. Non tanto per la condotta di H. Samuel, poichè la maggior parte dei congressisti riconosceva che il Governatore della Palestina si era trovato in una condizione molto difficile e che soltanto una parte di colpa, negli avvenimenti di maggio, ricadeva su di lui. I delegati palestinesi recarono molte accuse contro l’Alto Commissario, accuse dalle quali risultò che la sua condotta non era stata sempre imparziale e che ad ogni modo egli aveva commesso un grave errore vietando l’immigrazione subito dopo l’eccidio di Giaffa; cosa che poteva far credere agli Arabi che essi avrebbero potuto ottenere tutto quello che volevano purché avessero commesso dei «pogrom». Comunque sia, l’opposizione contro Samuel, che in alcuni momenti del Congresso prese forme molto tumultuose, sì da dover far sospendere, per esempio, la lettura del suo telegramma d’augurio, sfumò poi durante i lavori, forse sotto l’influenza personale di Weizmann che lo difese con molta abilità, pur prospettando la possibilità di un conflitto fra Samuel, Alto Commissario per la Palestina, e i Sionisti, alti commissari per la Terra d’Israele.

Non dunque Samuel, ma la popolazione araba fu causa della preoccupazione dèl Congresso per la situazione palestinese. I rapporti presentati al Congresso han permesso di concludere che l’ostilità da parte della popolazione araba contro la ricostruzione del centro ebraico in Palestina, quantunque assai esagerata nella stampa sciovinista araba e in quella europea, esiste di fatto, e che è assolutatamente necessario tenerne conto. Il problema stesso fu chiaramente posto in termini eguali da tutti i congressisti: è indispensabile creare tali condizioni che permettano di svolgere l’opera ricostruttiva in Palestina, in completa calma e tranquillità, cioè in completo accordo cogli Arabi. Le diverse tendenze cominciarono a manifestarsi solo intorno al modo di raggiungere tale accordo. Weizmann rappresentava in certo modo la tendenza media:

«Ci è cagione di grave dolore dover considerare fra le forze avversarie, almeno per ora, una parte della popolazione araba di Palestina. La nostra politica rispetto agli Arabi è chiara e precisa. Non vogliamo rinunciare neppure ad un jota dei diritti che la dichiarazione di Balfour ci ha garantiti; e il riconoscimento di questo fatto da parte degli Arabi è una promessa essenziale per le amichevoli relazioni fra Ebrei ed Arabi. La renitenza momentanea che essi mettono a riconoscere questo fatto ci costringe a pensare ai mezzi di difesa delle nostre colonie contro gli assalti degli Arabi. La difesa della vita è un dovere elementare. Ma noi proclamiamo chiaramente e solennemente che non nutriamo alcun pensitero di violenza nè alcuna idea di diminuire i legittimi diritti dei nostri vicini. Noi speriamo in un futuro in cui Ebrei ed Arabi in Palestina vivano insieme e lavorino alla prosperità del paese. Nulla impedirà l’avvento di quest’èra se i nostri vicini capiranno che i diritti nostri sono altrettanto cari e sacri a noi quanto i loro diritti son cari a loro». In altro suo discorso, essendogli stato rimproverato di non aver saputo trovare la via dell’accordo perché si era limitato alle trattative con Faisal, Weizmann difese la sua azione sostenendo che Faisal è «il simbolo della libertà araba». Il suo punto di vista è stato quindi: riconoscimento preventivo, da parte degli Arabi, dei diritti ebraici sulla Palestina; rafforzamento della posizione degli Ebrei; trattative con i capi del movimento arabo.

Una delle tendenze estreme fu capitanata da un altro membro dell’Esecutivo, Jabotinsky, che, forte del ricordo degli eccessi anti-ebraici e della conseguente indignazione dell’ebraismo, appoggiandosi alle forme spurie con cui si è iniziato il movimento nazionale arabo e al fatto che quando in Palestina c’era la legione ebraica (composta durante la guerra di volontari ebrei che presero parte ai combattimenti contro i Turchi) nessuno aveva mai pensato alla possibilità di eccessi antiebraici, chiedeva la formazione di una nuova legione ebraica, pur professando, anch’egli, l’assoluta necessità di un accordo duraturo con gli Arabi. «La situazione politica è difficile, noi siamo una minoranza in Palestina e la maggioranza, – così si dice, – non ci vuole. Ma l’America e l’Australia furono forse colonizzate col consenso degli indigeni? Si possono, naturalmente, creare, nel processo della ricostruzione, condizioni tali che agiscano in modo tranquillizzante e ci procurino amici; ma per far questo bisogna che la pace regni nel paese. Nel primo stadio difficile della colonizzazione è necessaria percò una difesa la quale può essere costituita solo da forze che amino cotesto compito e non lo considerino con indifferenza», cioè dagli Ebrei.

La terza corrente, rimasta in gran parte dei suoi postulati vincitrice, era capitanata dallo scrittore sionista Martin Buber e si appoggiava sopra tutto alle sinistre. Pur riconoscendo l’assoluta necessità della difesa in caso di attacco, e della preparazione a tale difesa, questa corrente rigettava ogni progetto di forza armata che fosse esclusivamente ebraica e proponeva invece o un’auto-difesa ebraica o unità armate miste (ebreo-arabe) o unità divise ma sempre ed ebree ed arabe. Per addivenire ad un accordo duraturo colla popolazione araba la nuova collettività ebraica dovrebbe svolgere una larga opera culturale ed economica presso i fellahin (contadini), elevando il loro livello di vita ed aiutandoli nella loro riscossa nazionale e sociale; non curandosi del fatto che, oggi come oggi, il moto nazionale arabo è ispirato più dagli interessi e dagli intrighi dei latifondisti che dalla chiara coscienza che il popolo ha della sua nazionalità. «Il popolo ebraico, ha detto Buber, che è da due millenni una minoranza oppressa in tutti i paesi, rigetta con repulsione i metodi del nazionalismo dei dominatori, di cui fu vittima per sì lungo tempo. Noi non ritorniamo nel paese, a cui ci avvincono legami storici e spirituali indistruttibili e la cui terra offre posto sufficiente per noi e per i suoi abitanti attuali, per sostituire o dominare alcun altro popolo. Il nostro ritorno nella Terra d’Israele non vuole danneggiare alcun diritto degli altri. In una giusta alleanza col popolo arabo noi vogliamo creare una collettività fiorente economicamente e culturalmente, la cui vita assicuri a ciascun suo membro nazionale uno sviluppo libero ed autonomo. La nostra colonizzazione, che mira esclusivamente a salvare e a rinnovare il nostro popolo, non ha per mèta lo sfruttamento capitalistico di una regione nè serve ad alcuno scopo imperialista; il suo significato è il lavoro creativo degli uomini liberi sulla terra comune. In questo carattere sociale del nostro ideale nazionale sta la garanzia più potente che fra noi ed il popolo lavoratore arabo si manifesterà una profonda e duratura solidarietà di interessi reali».

È significativo che nessuna voce, fra gli appartenenti a tutte le tendenze, si è levata con parole oltraggiose od offensive contro il popolo arabo, e che, nella vasta visione dell’avvenire dell’Oriente, Sokolow, oratore al solito molto prudente e cauto, si è posto dalla parte della terza tendenza. «Noi siamo i naturali alleati, egli ha detto, di quei popoli che sono risorti e combattono per la loro libertà nazionale, specialmente dei popoli del vicino Oriente. Non via dall’Oriente, ma con l’Oriente noi realizzeremo tutti i nostri ideali. La Grande Arabia, la Mesopotamia, la Siria e la Palestina offrono un ricco campo di azione per le energie e lo spirito dei loro popoli. La parola d’ordine sia: l’uno con l’altro e non l’uno contro l’altro! Noi siamo decisi a dedicare quanto di meglio è nella nostra conoscenza e nel nostro potere a quest’opera di civiltà. Per noi v’ha solo una possibilità per la nostra convivenza – la reciproca comprensione. Si immagini che le piccole cerchie d’intellettuali di tutti i popoli siano conquistate da cotesto pensiero, si immagini che questo ideale dell’umanità prorompa come una primavera invincibile dai cuori degli uomini, ed allora noi potremo creare con potenti energie una nuova perfetta vita per i popoli dell’Oriente… O popoli dell’Oriente, noi vi portiamo un messaggio di rinascita, di progresso, di redenzione! Guardate, tutti noi abbiamo bisogno di consolazione, siamo stati nell’oscurità della disperazione, la nostra opera fu discorde. Noi dobbiamo liberarcene e ce ne libereremo».

In conformità con quest’ultima tendenza il Congresso ha preso due risoluzioni in cui ha dichiarato che «l’atteggiamento ostile di una parte della popolazione araba aizzata da elementi incoscienti non può indebolire nè la nostra decisione per la ricostruzione del centro nazionale ebraico nè la nostra volontà di vivere in rapporti di armonia e di stima reciproca col popolo arabo, e di fare, d’accordo con lui, della sede comune una fiorente collettività la cui vita assicuri lo sviluppo libero a ciascuno dei suoi popoli... Il Congresso afferma in modo esplicito che l’opera di colonizzazione ebraica non danneggerà i diritti ed i bisogni del popolo lavoratore arabo».

* * *

In complesso il Congresso di Carlsbad ha ricostruito e rinnovato l’organizzazione, ha tracciatole basi finanziarie e il piano economico della colonizzazione e le nuove direttive della politica estera, inquadrando il movimento sionistico nella rinascita dei popoli del vicino Oriente. L’atmosfera del Congresso non fu quale era forse da attendersi dopo i successi diplomatici che il sionismo ebbe negli otto anni trascorsi dopo il Congresso di Vienna; la catastrofe dell’ebraismo dell’Europa orientale, il ricordo degli avvenimenti di Gerusalemme e di Giaffa, il grande lavoro che l’organizzazione ha da compiere, hanno impresso all’assemblea un carattere piuttosto grave. Al di sopra però stava la fiducia assoluta nel successo finale. Chiudendo il Congresso, Weizmann ha detto: «Sono state ore gravi, ore di lotta, di ricerca di una via che non si apre ancora completamente chiara dinanzi ai nostri occhi. L’ascesa è molto difficile, ma se noi avremo coscienza di queste difficoltà non avremo forse alcuna delusione. Abbiamo il senso della via difficile che dobbiamo percorrere, ma anche della volontà indistruttibile del popolo ebraico che sta dietro a noi. Io credo che il Dio forte, severo e giusto d’Israele vigilerà sui suoi figli nel loro grave cimento e che da esso sorgerà una generazione migliore che troverà la via diritta e giusta verso Sion».

(1) Cfr. Oriente Moderno, fasc. 5°, p. 292-293 ; il Congresso ebbe luogo dal 1° al 14 settembre, e ad esso partecipò il Dr. Beilinson al quale dobbiamo questa lucida sintesi dei lavori, scritta appositamente per noi.
(2) Keren Hajjsod, «Fondo di Ricostruzione».
(3) Cioè Musulmani europeizzati.



Cap. 46

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Contro il Congresso Siriano di Ginevra
da: Oriente Moderno,
Anno I, Nr. 6, p. 362
15 novembre 1921.

Contro il Congresso Siriano di Ginevra. - Il 5 ottobre, dalla sua residenza di Deir Qannobin (25 km. in linea retta SE di Tripoli di Siria), il Patriarca maronita Elia Pietro Huwayyek ha diretto al generale Gouraud, Alto Commissario (mufawwad sami) francese per la Siria, una protesta contro il Congresso Siriamo di Ginevra, che è riferita per intero nel giornale arabo al-Arz di Beirut, del 19 ottobre scorso. Egli nega al partito che ha indetto il Congresso, il diritto di parlare in nome del Libano davanti alla Società delle Nazioni, tanto più che il partito del Congresso parla di annettere il Libano alla Siria e di togliere il Mandato francese.

Ciò, dice il Patriarca, è contrario ai voti dei Libanesi; voti ch’egli era stato incaricato di presentare al Congresso della Pace. A nome dei Libanesi egli ripete che questi vogliono l’indipendenza del «Grande Libano» (Lubnan al-Kabir) [dalla Siria], proclamata dallo stesso generale Gouraud, ed il Mandato francese ch’essi hanno scelto liberamente. Invita il Generale a far pervenire questa protesta alla Società delle Nazioni.

Lo stesso giornale al-Arz, nel numero del 18 ottobre, riporta il telegramma, che il principe Mishal Lutfallah, presidente del Congresso, diresse il 13 ottobre al Comitato centrale del partito (Alessandria d’Egitto), dicendosi addolorato delle proteste d’alcuni suoi compatriotti, i quali gli negano la qualità di loro rappresentante. Egli aggiunge: «E mi dolgo della loro precipitazione, giacchè noi non parlammo a nome loro; noi non parlammo a nome di coloro che chiedono il Mandato per il loro paese, ma a nome dei partiti siriani che agiscono per l’indipendenza del loro paese senza Mandato. Noi non fummo una delegazione, ma un congresso che rappresentava questi partiti dell’indipendenza».

Sul Congresso Siriano o Siro-palestinese (suri filastini) di Ginevra cfr. Oriente Moderno, fasc. 5°, p. 291: supra.



Conflitti fra Arabi ed Ebrei
da: Oriente Moderno,
Anno I, Nr. 6, p. 362
15 novembre 1921.

Conflitti fra Arabi ed Ebrei avvennero a Gerusalemme il 2 novembre, anniversario della dichiarazione Balfour. Dopo una dimostrazione di Arabi sulla via di Giaffa, dispersa dalla polizia, i dimostranti attaccarono il quartiere ebraico e ne seguì un tumulto, con coltellate, fucilate e una bomba.

La polizia ristabilì l’ordine, ma vennero uccisi 4 Ebrei ed un Arabo, e ferite 15 persone. Nel resto della Palestina non avvennero torbidi. (Times, 4-11-1921).
V. V.

Ulteriori notizie danno 7 ore di combattimenti per le vie, 5 Ebrei e 1 Arabo morti, 32 Ebrei e 6 Arabi ferit
i. Cfr. (infra) p. 364 col. II.


Cap. 48

Top 47 cc ↓ 49 → § 48a

La Palestina alla Camera inglese
da: Oriente Moderno,
Anno I, Nr. 6, p. 362-63
15 novembre 1921.


La Palestina alla Camera inglese. – In risposta a un’interpellanza di Lord Sydenham alla Camera Alta, il Duca di Sutherland comunica, da parte del Ministero delle Colonie, che verrà pubblicata fra giorni la relazione sui conflitti di Giaffa. Dà notizie sulle vicende di terreni appartenenti alla chiesa Greca Ortodossa, posti in vendita per ordine dell’Alto Commissario, e, sempre in risposta all’interpellanza Sydenham «se i lotti posti in vendita siano suddivisi in modo che la sola Organizzazione Sionista possa acquistarli senza concorrenti», afferma che i terreni vengono venduti a lotti grandi, perché si ritiene che sia questo il mezzo di ricavarne prezzi più alti, e di vendere a persone capaci di migliorare i terreni, poiché non è probabile che piccoli capitalisti possano sostenere le spese necessarie ad un buono sfruttamento della terra. (Times, 3-11 1921). - V. V.

La relazione sui fatti di Giaffa del maggio scorso è stata pubblicata sotto forma di «Libro Bianco» (Cmd. 1540), come risulta dal Times dell’8 novembre.
.
Cap. 49

Top 48 ↑ cc 50 → § 49a

Posizione dell’Inghilterra in Palestina.
Patriarcato Ortodosso di Gerusalemme.
da: Oriente Moderno,
Anno I, Nr. 6, p. 363
15 novembre 1921.

Posizione dell’Inghilterra in Palestina; Patriarcato Ortodosso di Gerusalemme. - Nella seduta del 10 Novembre alla Camera dei Lords il Duca di Sutherland, rispondendo per il Ministero delle Colonie a un’interrogazione di Lord Parmvor, dichiara essere verissimo che l’attuale posizione legale del Governo britannico in Palestina è quella di una potenza occupante territorio nemico. Dà schiarimenti sull’azione del Governo verso il Patriarcato Ortodosso di Gerusalemme, che oltrepassa alquanto le funzioni riconosciute dal diritto internazionale alle potenze occupanti; d’altra parte non si tratta di un’occupazione ordinaria, poiché l’amministrazione della Palestina è stata affidata al Governo inglese dal Consiglio Supremo degli Alleati, in attesa che entri in vigore il trattato di Sèvres. (Times, 11-11-1921).

V. V.

Sulla politica inglese favorevole, anche nei Balcani, alla religione Greco-ortodossa, contro il Cattolicesimo, cfr. A. PALMIERI, L’ortodossia orientale sull’altra sponda dell’Adriatico, in L’Europa Orientale, fasc. 15 ottobre 1921, p. 299, 301-303.


Cap. 50

Top 49cc ↓ 51 → § 50a

La necessità di ratificare il mandato per la Palestina
da: Oriente Moderno,
Anno I, Nr. 6, p. 363-64
15 novembre 1921.

La necessità di ratificare il mandato per la Palestina (1). - Il Palestine insiste sulla necessità che il mandato per la Palestina sia al più presto ratificato dalla Lega delle Nazioni. Il periodico osserva che Lord Robert Cecil nello scorso mese ha sottoposto all’Assemblea una risoluzione che esprimeva rincrescimento per il ritardo nella ratifica dei mandati, e mentre affermava non doversi dare alcun biasimo al Concilio per tale ritardo, pure credeva che fosse necessario procedere subito alla definizione dei mandati stessi. M. Bourgeois si oppose alla risoluzione, per due motivi principali. Anzitutto fra le Potenze e gli Stati Uniti pendono alcune questioni riguardanti i mandati, che dovevano venir risolte prima. E, in secondo luogo, egli oppose che, siccome l’amministrazione attuale dei territori sottoposti a mandato è in accordo con i principi dei mandati, il ritardo non era in alcun modo pregiudizievole agli interessi delle popolazioni. Con tutto il rispetto per il Bourgeois non si può convenire nè che il ritardo non arrechi alcun danno, nè che le discussioni ora in corso con gli Stati Uniti costituiscano un ostacolo alla ratifica.

Sembra invece che questo ritardo sia di incoraggiamento agli Arabi nel perseverare in un’agitazione che impedisce lo sviluppo della Palestina. Sino a quando vi sarà il minimo dubbio circa la ratificazione del mandato gli Arabi saranno, in fondo, giustificati se tentano di annullarlo. Indubbiamente i moti arabi, accompagnati, come furono, da violenza, sono una specie di ribellione alla Potenza mandataria; ma vi è una grande differenza fra una resistenza sediziosa a un mandato che è ancora senza base legale, e la resistenza ad un mandato che è ratificato ed è diventato parte del corpo generale delle leggi internazionali.

Un altro danno prodotto dal ritardo è che, quantunque lo spirito che guida l’Amministrazione sia d’accordo con i principi del mandato, è ancora possibile a quei funzionari del Governo che lo disapprovano di opporre per es. provvedimenti positivi, come quelli concernenti la posizione dell’Organizzazione sionista in Palestina. Finalmente, questo ritardo rende l’impiego del capitale meno pronto di quello che sarebbe altrimenti, e va a vanto del Governo inglese se questo non mette alcun ostacolo alla revisione della sua amministrazione da parte della Lega. Ma ciò, sebbene valga a dimostrare ancora una volta la completa bona fides del Governo inglese, non rimuove le obiezioni alla attuale posizione del mandato.

Molto poco si conosce in Inghilterra delle critiche del Governo degli Stati Uniti riguardo al mandato. L’America non fa obiezioni per la questione sionista o alle idee fondamentali del mandato. Nè si intende di fare questioni sui mandati «A» e «B» (nella quale ultima categoria è la Palestina) alla Conferenza di Washington. Quello che interessa molto l’America è che vi siano nel mandato dei provvedimenti per la protezione degli interessi commerciali americani e per l’uguaglianza delle possibilità commerciali o «porta aperta» al commercio. Sembrerebbe non esservi nessuna ragione perché il mandato non debba venir ratificato nella sua presente forma, con l’accordo espresso che tutte le aggiunte, eventualmente proposte dagli Stati Uniti, una volta approvate possano essere unite al mandato posteriormente.

In quanto al principio della «porta aperta» sostenuto dall’America per la Palestina, crediamo di intendere non altro che la Potenza mandataria non debba usare la sua posizione per dare la preferenza alle merci provenienti dal proprio paese. Esso non impedirebbe al mandatario di proteggere le industrie nascenti del paese mediante una tariffa, se tale misura sembrasse opportuna, nè dovrebbe essere mantenuto in vigore oltre la durata del mandato. Se, per esempio, la Palestina fosse capace di fare a meno della protezione del mandatario e raggiungesse una forma di governo completa e responsabile, essa non sarebbe legata da alcun impegno circa la libertà di commercio, ma sarebbe perfettamente libera di fissare la sua politica fiscale come meglio le converrebbe. Inoltre il principio per il quale l’America combatte si applicherebbe non soltanto alla Palestina, ma anche ad altri territori sotto mandato come la Siria e la Mesopotamia. La Palestina può avere un grande avvenire commerciale, come punto di congiungimento delle comunicazioni; e il vantaggio della sua posizione geografica sarebbe grandemente accresciuto da un sistema che eviterebbe, per quanto è possibile, le barriere artificiali della protezione: Vi possono essere delle obiezioni che a noi non sono occorse; ma per quel che si può vedere da adesso, gli interessi della Palestina, e, anzi, dell’intero Medio Oriente sarebbero avvantaggiati dal successo delle proposte americane.

Ma non vi è ragione perché il resto del mandato debba aspettare finchè questa questione sia risolta. Il mandato sia dunque ratificato nella sua forma attuale; il progetto americano potrà essere aggiunto più tardi, se approvato. (Palestine di Londra, 15-10-1921).

(1) In questo articolo non si fa cenno delle modifiche apportate dall’Inghilterra allo schema di trattato, vedi sopra, p. 337-340. - M. G.

Cap. 51

Top 50 cc ↓ 52 → § 51a

Sir Herbert Samuel e gli Arabi
da: Oriente Moderno,
Anno I, Nr. 6, p. 364
15 novembre 1921.

Sir Herbert Samuel e gli Arabi. - Sono notevoli alcune parole pronunciate dall’Alto Commissario inglese per la Palestina in risposta a un discorso del Rabbino Kuk, il giorno di Rosh Hasscinlah («Capo d’anno» israelita). Egli, rammentando che nella sinagoga si era letta, in quel giorno, la porzione della legge che parla del trattato di pace fra Abramo e Abimelech, soggiunse:
«Spero che come Abramo noi riusciremo a far la pace con quelli che non sono Filistei, ma discendenti di Abramo. Abbiamo attraversato un anno difficile, ma ci sono segni di migliori tempi futuri; e noi riusciremo a costruire la Sede Nazionale a vantaggio di tutti gli abitanti del paese ... ».
Se si confrontano queste parole di Samuel con le dichiarazioni fatte al Congresso di Carlsbad circa le relazioni con gli Arabi (1), si potrà dedurre che i tentativi di comporre il grave dissidio fra Sionisti ed Arabi prenderanno una forma più concreta, sebbene l’atteggiamento degli Arabi rimanga sempre ostilissimo alla politica sionista. Si cfr. Israel di Firenze, 27-10-1921. - M. G.

(1) Oriente Moderno, fasc

Cap. 52

Top 51cc↓ 53 → § 52a

La Commissione Esecutiva del IV Congresso Palestinese

da: Oriente Moderno,
Anno I, Nr. 6, p. 364
15 novembre 1921.

La Commissione Esecutiva del IV Congresso Palestinese prepara una pubblicazione in inglese e in arabo, sul Rapporto Samuel [cfr. Oriente Moderno, fasc. 5°, p. 289-290], di cui il Karmel ha stampato la traduzione completa (al-Karmel, 8-10-1921). V. V.


Cap. 53

Top 52 ↑ cc54 → § 53a

I conflitti di Gerusalemme
da: Oriente Moderno,
Anno I, Nr. 6, p. 362
15 novembre 1921.

Il Times ha dal Cairo che è stata presentata all’Alto Commissario Samuel una petizione, firmata da tutti gli Ebrei aventi cariche rappresentative e ufficiali, compresi i membri della Commissione Esecutiva sionista, del Consiglio Nazionale Ebraico, del Rabbinato, del Consiglio Comunale e alcuni Sefardim (1), richiedente che venga destituito e posto sotto inchiesta il Governatore di Gerusalemme Bonald Storrs, a cui risalirebbe la responsabilità di non aver saputo impedire i recenti conflitti. Storrs è Governatore dal dicembre 1917, ed ha organizzato la benemerità Società Pro Gerusalemme. (Times, 10-11-1921).

(1) Cfr. Oriente Moderno, fasc. 4°, p. 22, n. 1.

Cap. 54

Top 53 cc ↓ 55 → § 54a

La Delegazione Palestinese in America
da: Oriente Moderno,
Anno I, Nr. 6, p. 364
15 novembre 1921.

La Delegazione Palestinese in America. - Il Karmel si rallegra che sia stata accolta la sua idea, presentata anche al IV Congresso Palestinese, d’inviare in America alcuni dei membri della Delegazione a far propaganda.

Quivi l’elemento israelita e sionista è numeroso e potente; ma vi sono anche molte e ricche colonie siriane, che hanno acquistato nel nuovo mondo una mentalità moderna, apprezzano i vantaggi della propaganda e, illuminate da persone competenti e responsabili sulle condizioni e sui bisogni degli Arabi in Palestina, darebbero un generoso contributo di danaro e di attività alla causa, organizzando in America associazioni pro Palestina e aiutando quelle già sorte in patria. Sarà però necessario che il IV Congresso, prima di mandare delegati in America, elabori e pubblichi un bilancio da cui risulti quali somme sono state raccolte nelle sottoscrizioni e come vennero spese: sarà altrimenti difficile trovare altro danaro, specie in America, dove sono abituati a render conto di ogni centesimo. Purtroppo il III Congresso rifiutò di mostrare il proprio bilancio, e ciò fece cattiva impressione; mentre poi le somme raccolte erano state amministrate bene. I giornali più influenti interruppero le loro campagne in favore delle sottoscrizioni; nè le riprenderanno se i varii enti responsabili non saranno interamente riorganizzati e capaci di fornire i mezzi necessari alla Delegazione, che dovrà ricostituirsi con persone più competenti. (al-Karmel, 2-10-1921). V. V.



Cap. 55

Top 54 cc ↓ 56 → § 55a

I Palestinesi d’America per la Delegazione
da: Oriente Moderno,
Anno I, Nr. 6, p. 364
15 novembre 1921.
I Palestinesi d’America per la Delegazione. - Il Karmel ha da New York che la colonia palestinese di Brooklyn ha formato una Società per il rinascimento della Palestina (Gam’iyytl an-nahdah al-filastiniyyah), che ha già raccolto 1500 dollari e intende riunirne 5000, per inviarli alla Delegazione Palestinese a Londra. (al-Karmel, 2-10-1921). - V. V.

Cap. 56

Top 55 cc ↓ 57 → § 56a

La Biblioteca Universitaria di Gerusalemme
da: Oriente Moderno,
Anno I, Nr. 6, p. 375-76
15 novembre 1921.

La Biblioteca Universitaria di Gerusalemme. - Nella primavera del 1920 la Commissione Esecutiva Sionista, in seguito ai preparativi dell’Università Ebraica, decise di ampliare la Biblioteca Nazionale Ebraica di Gerusalemme (fondata nel 1892 e destinata a raccogliere libri relativi al giudaismo), trasformandola in Biblioteca Nazionale Universitaria, e fornendola di opere relative a tutti i rami dello scibile. La Loggia dei Bne Brith, nelle cui mani era stata la libreria, la consegnò all’O. S., con l’intesa che il locale e i doppioni sarebbero tornati a lei, che intende servirsene per una Biblioteca Civica, appena la Biblioteca Nazionale Universitaria disporrà di una sede permanente.

La Biblioteca ha sofferto durante la guerra la perdita di molti volumi, la sospensione degl’invii di giornali dall’Europa, e una forte diminuzione nel numero dei lettori. Passata all’O. S., le sue condizioni gradatamente migliorarono, e oggi essa ha 1200 lettori iscritti; un centinaio si affollano gratuitamente ogni giorno nella sala di lettura, un cinquanta al giorno prendono in prestito libri a casa, pagando 4 piastre al mese (2 per gli studenti e gli operai).

Il catalogo, iniziato dalla nuova amministrazione in forma di schedario, è fatto per autori e per materia (i libri ebraici per titoli) secondo due suddivisioni principali: Argomenti ebraici ed Argomenti non ebraici.

Vi sono libri in tutte le lingue, specialmente in inglese e tedesco. I Iibri provengono da doni, che la Direzione ha sollecitato da organizzazioni sioniste e da privati negli S. U., a Berlino, in Olanda, a Trieste e nel Regno Unito; 165 casse in tutto, già in massima parte catalogate e a disposizione del pubblico, circa 50.000 volumi, più 100 fra giornali e riviste, che si trovano pur troppo a disagio in locali, sufficienti l’anno passato, ed oggi appena bastanti ad ospitare la metà dei lettori, tanto che molti si adattano a leggere nel terrazzo e sulla scalinata esterna. Anche il bilancio non è soddisfacente: L.E. I 112,50 il mese di stipendi, e L.E. 12,50 per le spese, rappresentate finora dal trasporto dei libri da Giaffa a Gerusalemme.

Fin dallestate del 1920 si è iniziata la propaganda per raccogliere fondi e libri all’estero; ed oltre i paesi già nominati, anche la Svizzera, Austria, Ceco-Slovacchia, Francia, Portogallo e Spagna hanno formato comitati a questo scopo e inviato piccole partite di libri. (Palestine Weekly di Gerusalemme, 23-9-1921). - V.V.

O. S. è la sigla della «Organizzazione Sionista», riconosciuta ufficialmente anche nello art. 4 dello schema inglese per il Mandato sulla Palestina; cfr. qui sopra, p. 338, col. I. - Bne Brith Bene berith) significa in ebraico « i figli [= i seguaci] della Legge divina». La lira egiziana, ora d’uso ufficiale in Palestina, corrisponde a lire italiane 25,92 (oro).


Cap. 57

Top 56 cc ↓ 58 → § 57a

Le scuole della Palestina
da: Oriente Moderno,
Anno I, Nr. 6, p. 376
15 novembre 1921.

Le scuole della Palestina. - La Commissione centrale per la Pubblica Istruzione, di cui fanno parte, oltre alcuni funzionari i britannici, il Sindaco (arabo), il Mufti musulmano e il Patriarca greco di Gerusalemme, si è adunata per la seconda volta ai primi di ottobre. Il ff. Direttore della Pubblica Istruzione, Mr. Legge, ha esposto il programma del Governo, che intende, in un periodo di quattro o cinque anni, mettere le scuole rurali alla portata di tutti i Palestinesi, dotando di una scuola comune i gruppi di villaggi civili. Si provvederà in primo luogo all’istruzione elementare; alla penuria di insegnanti indigeni viene rimediato organizzando corsi preparatorii estivi. Sempre che sia possibile, si terranno le lezioni all’aria aperta. Segue una discussione sull’opportunità di insistere affinché i villaggi paghino le spese di costruzione dei locali scolastici.

Il Direttore spiega poi un progetto secondo il quale nelle scuole rurali verrà impartita l’istruzione tecnica nelle arti e nei mestieri, con lo scopo di combattere l’urbanesimo; per ora non si apriranno scuole d’arte e mestieri a Gerusalemme e nei centri maggiori.

Quanto alla lingua inglese, che viene attualmente insegnata nelle scuole elementari urbane a cominciare dal terzo anno, e che alcuni centri rurali vorrebbero estesa alle proprie scuole, il Direttore spiega che la questione è collegata all’altra delle scuole di arti e mestieri, e dimostra che l’insegnamento dell’inglese nelle campagne avrebbe il pericoloso effetto d’incoraggiare l’emigrazione dai villaggi nelle città.

Si decide di escludere l’inglese dalle scuole rurali, salvo casi speciali. (Palestine Weekly di Gerusalemme, 7-10-1921). - V. V.



Cap. 58

Top 57 cc 59 → § 58a

Lo spostamento del traffico da Beirut verso Caiffa
da: Oriente Moderno,
Anno I, Nr. 6, p. 380-81
15 novembre 1921.

Lo spostamento del traffico da Beirut verso Caiffa. - La continuata agitazione politica dell’interno ha avuto sul traffico per via di mare un effetto molto dannoso che non ha potuto non preoccupare il Governo francese.

Beirut è stata un tempo il centro commerciale di tutta la Siria, la Cilicia, la Palestina, l’Higiaz, l’Irak e la Mesopotamia settentrionale.

Dopo una breve ripresa all’indomani dell’armistizio, le sue condizioni si sono nuovamente depresse; a causa soprattutto dei torbidi politici. Le comunicazioni con i paesi dell’interno sono interrotte, vi è una grande scarsezza di mezzi di trasporto, e le tariffe sono enormi, senza contare le difficoltà doganali.

Si è fatto da parte di un gruppo francese il tentativo di finanziare la costruzione di un tunnel attraverso le montagne del Libano, per abbreviare di circa 50 km. la via Beirut-Damasco-Aleppo, la quale inoltre doveva essere ridotta a uno scartamento normale. Lo scopo principale di questo progetto era quello di frustrare il progetto britannico di costruire i porti di Caiffa (Hayfa) e di Giaffa. Ma la questione tuttora aperta dei mandati ha fatto cadere il piano dei Francesi.

Nel tempo stesso, il porto di Caiffa, che è divenuto sede di numerose ditte commerciali britanniche, egiziane ed altre, è in piena prosperità. Una delle ragioni che favorisce lo spostamento del traffico da Beirut a Caiffa è quella delle minori tasse doganali. Ad esempio: tutti i materiali per costruzioni che s’importano dall’estero pagano un dazio del 3 per cento a Caiffa, dell’11 per cento a Beirut. Le merci esportate dall’Egitto in Palestina pagano a Caiffa l’8, a Beirut l’11 per cento. Tutte le importazioni in Siria pagano in ogni caso il dazio al loro arrivo, mentre le merci importate in Palestina e da essa riesportate non pagano alcun dazio. Inoltre, a Caiffa e in altre città della Palestina i dazi sono prelevati sul valore estero o del paese d’origine, mentre a Beirut si tassano le merci in base ai prezzi locali aumentati del 15 per cento.

Fino a quando vi sarà libertà di scambio tra la Palestina e la Siria, sarà vantaggioso per il consumatore di questa, importare attraverso quella le merci e i materiali da costruzione acquistati in Egitto. I commercianti di Damasco e di altre città della Siria danno oggi ordine di spedire le merci via Caiffa, imitati anche da quelli di Beirut.

Allo scopo di agevolare il commercio e l’espansione francese in Siria, il Governo locale ha inaugurato una nuova moneta siriana equivalente alla moneta francese. La Banca di Siria recentemente ha emesso banconote da 100, 50, 25, 10, 5 e 1 lira siriana, che equivale a 20 franchi francesi, e piccoli tagli da 50, 25, 10, 5 e 1 piastra, che equivale a 20 centesimi francesi. La moneta siriana segue sempre il cambio francese.

Le importazioni della Siria, però, provengono, oltre che dalla Francia, da altri paesi, e ogniqualvolta il franco deprezzi in rapporto alla lira sterlina, gl’importatori che debbono fare rimesse in moneta siriana per il tramite delle banche trovansi danneggiati. Cosicchè la così detta moneta siriana è puramente ufficiale, mentre negli usi correnti si usa la valuta egiziana basata sulla lira sterlina. Si usa anche la lira turca.

Fra le nazioni che esportano nella Siria viene prima la Gran Bretagna, seguono la Francia, l’Italia, il Belgio e gli Stati Uniti. La Germania tende a riconquistare questo mercato sebbene non bene accolta. Essa però giovasi del deprezzamento del marco specie da quando le autorità britanniche hanno permesso ai piroscafi della Deutsche Levant-Linie di entrare nei porti dell’Egitto e della Palestina. - G. S.



Cap. 59

Top 58 cc ↓ 60 → § 59a

L’avvenire di Caiffa
da: Oriente Moderno,
Anno I, Nr. 6, p. 381
15 novembre 1921.
L’avvenire di Caiffa. - Si annunzia che ad una notissima ditta inglese è stato assegnato l’appalto per lavori portuali da eseguirsi in Caiffa. La notizia è certamente non autorizzata e, vi è ragione di credere, senza serio fondamento. Sarebbe da preferire che i lavori venissero intrapresi dal Governo stesso della Palestina, quando esso fosse abbastanza forte da cominciare lo sviluppo del paese in larga misura. Si sa da lungo tempo che il Ministero della Marina annette grande importanza a Caiffa; e le ragioni che si suppone possano influire sul suo punto di vista sono degne di essere considerate. Esse illuminano tanto la storia passata della Palestina quanto le linee del suo possibile sviluppo futuro.

Non vi è alcun porto sulle coste della Siria fra l’Egitto e Alessandretta. Nei progetti di ferrovie fatti dalla Germania vi doveva essere un tronco per Alessandretta che congiungesse la ferrovia di Bagdad con il mare, e Alessandretta doveva diventare il principale porto commerciale della Turchia in Asia, come pure una grande stazione navale fortificata. Sir William Robertson, nella sua autobiografia pubblicata ultimamente, dice che tanto nel 1914 che nella metà del 1917 si discussero seriamente alcuni piani di sbarco ad Alessandretta, perchè riuscite operazioni militari in questa regione avrebbero potuto tagliare le comunicazioni fra l’Asia Minore ed i possedimenti turchi in Siria e in Mesopotamia.

II progetto della ferrovia di Bagdad presupponeva un grande Impero Turco stabilito a Costantinopoli, che a sua volta sarebbe stato congiunto per mezzo di ferrovia alle Potenze Centrali. Questo Impero ha cessato di esistere; ed ora quello che importa sono le comunicazioni della Siria e della Mesopotamia, non con Costantinopoli, ma con il mare. Questo cambiamento ha dato a Caiffa la sua nuova importanza, come termine naturale delle comunicazioni fra la Mesopotamia settentrionale e il mare. Essa eredita quella grandezza che i progetti dell’anti-guerra conferivano ad Alessandretta. Inoltre essa è la stazione naturale per la marina inglese nel Mediterraneo orientale e servirà per la politica inglese mondiale nell’Oriente in luogo di Cipro, che non ha porti, mentre Caiffa, senza una spesa eccessiva, può divenire un ottimo porto.

L’interesse principale dei Sionisti in Palestina è di natura ideale. In ogni modo, riflettendo sul futuro della Palestina, è impossibile ignorare la parte che l’economia esercita sulla storia del paese. La Palestina, avuta la sicurezza da nemici esterni (che il Mandato inglese le garantirà), non sarà mai povera; nè le sue future speranze dipendono solamente dalla fertilità del suolo o dalla scoperta di minerali o da altre fonti di ricchezza. La sua posizione nell’Oriente le garantirà da sola un avvenire, come punto di transito per il commercio. La sua ricchezza è stata sempre prodotta dalla sua posizione singolarissima; e sebbene tutte queste condizioni siano ora in parte cambiate per l’apertura del canale di Suez, pure la via di terra per l’Oriente ha conservato la sua importanza.

Quando la Mesopotamia era sotto i Turchi, il progetto della ferrovia di Bagdad, con i suoi raccordi con il Bosforo, ebbe naturalmente la preferenza. Ma per la Mesopotamia indipendente lo sbocco naturale e più facile è Caiffa; quivi dovrà sorgere un grande porto, con gli opportuni raccordi ferroviari per l’interno, (Palestine di Londra, 8-10-1921). - M. G.


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